martedì 17 Febbraio 2015

Utilizzo ketamina per fini medici


Atto Camera

 

Interrogazione a risposta scritta 4-07984

presentato da

LOCATELLI Pia Elda

testo di

Martedì 17 febbraio 2015, seduta n. 376

  LOCATELLI, DI LELLO, CATALANO, DI GIOIA, FAVA e PASTORELLI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale . — Per sapere – premesso che:

in seno alla Commissione Onu sulle deroghe la Cina ha chiesto l’inserimento della ketamina nella Tabella I della Convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope e che tale dibattito è stato iscritto come punto all’ordine del giorno della prossima riunione intersessionale del 23 febbraio 2015, e sicuramente alla sessione della Commissione a marzo 2015;

la ketamina è un farmaco principalmente utilizzato come anestetico dissociativo per uso sia umano che veterinario e più recentemente a livello sperimentale contro il disturbo bipolare e l’alcolismo;

la Convenzione del 1971 afferma che «l’uso di sostanze psicotrope per fini medici e scientifici è indispensabile e […] la loro disponibilità per tali scopi non dovrebbe essere ingiustamente limitata»;

l’inclusione della ketamina nella Tabella I della Convenzione ne renderebbe il possesso punibile penalmente arrecando gravi problemi di salute pubblica in gran parte del mondo — la ketamina viene infatti usata come anestetico in tutte le aree rurali dei Paesi in via di sviluppo, specialmente in Africa, Asia e America Latina e sua proibizione andrebbe a compromettere la possibilità di interventi chirurgici per oltre due miliardi di persone;

la ketamina è una medicina usata nei paesi poveri e in via di sviluppo poiché facilmente procurabile, meno costosa di altri anestetizzanti e perché richiede una minor specializzazione per poter essere somministrata essendo più sicura di altri gas anestetizzanti;

la ketamina è inoltre il principale anestetico nella medicina veterinaria e inserirla nella Tabella I porterebbe a una crisi del settore agricolo, oltre che a quello della chirurgia globale;

ancora di recente l’Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, ha dichiarato che la ketamina deve essere presente in tutte le strutture dove l’anestesia è necessaria in modo tale da garantire cure sicure e sostenibili per tutti;

l’inclusione nella Tabella I della ketamina lascerebbe quindi oltre due miliardi di persone senza alcuna alternativa forzandoli a rinunciare a interventi chirurgici fondamentali e andando così a compromettere ulteriormente la realizzazione degli Obbiettivi dello sviluppo del millennio relativi alla salute;

inserire la ketamina in una delle tabelle della Convenzione del 1971, o in qualunque altra Tabella, sarebbe quindi un’operazione altamente rischiosa e inopportuna e porterebbe, in qualunque caso, a una riduzione se non al completo abbandono dell’uso di ketamina provocando una violazione del diritto umano alla salute;

l’osservazione dell’uso «ricreativo» della ketamina può produrre effetti dannosi limitati e che, nel suo rapporto del 2012, dopo aver analizzato rapporti da tutto il mondo sulla ketamina, il Comitato di esperti sulle dipendenze dalle droghe dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che «l’abuso di ketamina non sembra porre un rischio per la salute pubblica su scala globale tale da motivarne la sua iscrizione in Tabella I concludendo che «la ketamina non debba esser posta sotto controllo internazionale in questo momento»;

oltre al danno alla salute pubblica causato dall’inserimento in tabella I della ketamina, molti osservatori non-governativi, tra i quali Human rights watch e l’International consortium on drug policies e il Partito radical nonviolento transnazionale e transpartito, ritengono che le procedure seguite dalla Cina nella presentazione di questa proposta siano inadeguate in quanto gli Stati firmatari della Convenzione non hanno potere di interferire nella decisione di quali droghe vadano inserite in tabella poiché il compito spetta solamente alla Commissione Onu sulle droghe su raccomandazione dell’Organizzazione mondiale della sanità — allo stato quindi la richiesta della Cina di inserire la ketamina in Tabella I va contro le raccomandazioni dell’OMS dato che questa l’ha riesaminata nel 2006, 2012 e 2014 continuando a sconsigliarne l’inserimento in tabella –:

quale sia la posizione del Governo relativamente alla ketamina;

quale sia l’orientamento dell’Italia relativamente alla proposta da parte della Cina di inserire la ketamina nella Tabella I della Convenzione sugli stupefacenti del 1971;

come intenda agire l’Italia, a partire dalla prossima sessione della Commissione Onu sulle droghe convocata a Vienna dall’8 al 17 marzo 2015, per tutelare il diritto alla salute e l’accesso alle migliori cure analgesiche in seno alle organizzazioni internazionali competenti. (4-07984)