giovedì 15 Maggio 2014

Scambio embrioni al Pertini


Atto Camera

 

Interrogazione a risposta scritta 4-04821

presentato da

LOCATELLI Pia Elda

testo di

Giovedì 15 maggio 2014, seduta n. 229

  LOCATELLI, DI LELLO, DI GIOIA e PASTORELLI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

nel mese di aprile 2014 è stata pubblicata la notizia da parte di tutti i principali organi di informazione che in Italia una coppia è in attesa di due gemelli geneticamente non suoi;

ciò è accaduto a causa di uno scambio di embrioni nel corso del trattamento di fecondazione medicalmente assistita da parte dell’ospedale Sandro Pertini di Roma;

sempre dagli organi di informazione, si è appreso della nomina di una commissione interistituzionale per far luce sulla vicenda e di un’ispezione disposta dal Ministero della salute;

i test del DNA disposti dalla commissione interistituzionale hanno permesso di rintracciare i genitori genetici che risultano essere una coppia sottopostasi al trattamento di fecondazione medicalmente assistita presso il medesimo ospedale Sandro Pertini negli stessi giorni 4 e 6 dicembre 2013;

per questa seconda coppia il transfert non ha invece avuto successo;

occorre un intervento normativo che regoli il rapporto di filiazione non essendo certo applicabili nel caso di specie le presunzioni stabilite in materia dal codice civile, le quali generano una soluzione formale in evidente in contrasto con la verità genetica (di cui si hanno già le evidenze probatorie);

in particolare, non è applicabile quanto stabilito dall’articolo 269 del codice civile, secondo cui la madre è la partoriente, e dall’articolo 231 del codice civile, ai sensi del quale il marito della partoriente è il padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio;

dette presunzioni discendono dal fatto che il legislatore del 1942, così come quelli che hanno successivamente messo mano al codice civile, hanno dato per scontato che colei che ha un legame genetico con il bambino sia altresì colei che lo partorisce; oggi, invece, gli sviluppi della scienza medica hanno condotto a una separazione tra la nozione di madre genetica e quella di gestante;

in siffatta situazione nello specifico è da ritenersi che la maternità e la paternità, così come lo stato dei nascituri, che a causa di un errore di trasferimento in utero di donna diversa da colei che aveva avuto accesso ad una tecnica omologa, debbano riportarsi a chi ha concorso alla fecondazione e, quindi, alla creazione degli embrioni nei quali è racchiuso tutto il patrimonio genetico dell’individuo;

i gemelli attualmente in gestazione dovrebbero, quindi, alla nascita essere considerati figli dei genitori genetici –:

se il Governo reputi di dover intervenire, anche attraverso iniziative normative urgenti, stabilendo i princìpi da applicare in materia di filiazione alla fine della gravidanza con nascita, nel caso dello scambio di embrioni, come avvenuto all’ospedale Sandro Pertini di Roma sopra descritto, e in analoghi casi che dovessero verificarsi in futuro, e ciò anche a tutela del diritto dei nascituri. (4-04821)