giovedì 21 Marzo 2013

Salute e sicurezza sul lavoro


 

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa dei deputati

BOCCUZZI, DI GIOIA, DI LELLO, GREGORI, LOCATELLI, PASTORELLI, RAMPI

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché istituzione dell’Agenzia nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro

Presentata il 21 marzo 2013

Onorevoli Colleghi! Malgrado i progressi degli ultimi anni, in Italia continua a verificarsi un alto numero di incidenti nei luoghi di lavoro, spesso mortali, ai quali si accompagna la situazione altrettanto preoccupante delle malattie professionali, che hanno recentemente registrato un forte aumento. Ripetuti e incisivi sono stati i richiami del Presidente della Repubblica alle istituzioni e alle parti sociali per potenziare gli sforzi tesi a contrastare questi gravi fenomeni.

In Italia la normativa principale vigente è oggi il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di seguito «decreto legislativo» in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Con il decreto legislativo, l’ordinamento italiano ha riunito per la prima volta in un corpus organico (anche se non del tutto esaustivo) le varie norme di una materia complessa e multiforme e ha definito in maniera puntuale istituti e figure prima non chiaramente riconoscibili, disegnando un sistema per la prevenzione e il contrasto degli infortuni e delle malattie professionali basato sulla collaborazione e sulla sinergia di una pluralità di soggetti istituzionali e sociali.

Nonostante questa importante riforma, tuttavia, si continua a morire per il lavoro e sul lavoro.

Secondo calcoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), la mancata sicurezza sul lavoro costa al «Paese Italia» complessivamente oltre 45 miliardi di euro all’anno.

Sul computo dei possibili risparmi si indica che la sola semplificazione prevista dal comma 14-bis dell’articolo 37 del decreto legislativo (introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera g), numero 3), della presente proposta di legge) prevede un risparmio per il «Paese Italia» di oltre 500 milioni di euro all’anno. E ciò a vantaggio del sistema delle imprese, soprattutto delle micro e piccole imprese, oltre alla qualificazione del sistema dell’istruzione.

Gran parte dei contenuti della presente proposta di legge, come della presente relazione, sono ripresi dai lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche», istituita dal Senato dalla Repubblica che ha operato nel corso della XVI legislatura, oltre che da proposte avanzate dalle principali Associazioni operanti nell’ambito della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, rappresentate dalla Consulta interassociativa italiana per la prevenzione (CIIP), più volte audita dalla stessa Commissione parlamentare d’inchiesta.

La Commissione, così come le Commissioni parlamentari di indagine e di inchiesta che hanno operato nelle legislature precedenti, ha dedicato una parte significativa della propria indagine al monitoraggio sull’attuazione e sull’efficacia delle normative vigenti, ricavando alcune importanti indicazioni che sono state raccolte nelle relazioni annuali e nella relazione finale sull’attività svolta discusse anche dinanzi all’Assemblea del Senato della Repubblica (Documento XXII-bis numeri 1, 3, 5 e 9, XVI legislatura).

L’indagine condotta dalla Commissione ha dimostrato che la disciplina introdotta dal decreto legislativo è senz’altro adeguata e in linea con gli standard fissati a livello europeo e internazionale. Tuttavia la sua attuazione ha subìto una serie di ritardi e molti aspetti cruciali della riforma non sono ancora completamente realizzati, il che rallenta e indebolisce anche l’azione di prevenzione e di contrasto degli infortuni e delle malattie professionali.

In particolare, le suddette relazioni, tutte approvate all’unanimità; hanno evidenziato la necessità di una riflessione sull’adeguatezza del sistema di prevenzione e di protezione della salute e della sicurezza sul lavoro vigente nel nostro Paese e hanno proposto importanti modifiche e integrazioni al decreto legislativo, che la presente proposta di legge riprende in forma praticamente integrale, cui aggiunge interiori e aggiornate disposizioni.

La presente proposta di legge intende migliorare alcuni aspetti della attuale normativa vigente in materia vigente di salute e di sicurezza sul lavoro:

1) il capo I apporta modifiche al decreto legislativo;

2) il capo II apporta modifiche al testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e in particolare agli articoli 56, 85 e 139;

3) il capo III istituisce la nuova Agenzia nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, a costi praticamente immutati a legislazione vigente, tranne i limitati costi di funzionamento, previsti dall’articolo 6, pari a 2 milioni di euro a fronte del costo attuale della mancata sicurezza di oltre 45 miliardi di euro all’anno, come già riportato.

Il Capo I, articolo 1, comma 1, prevede quanto di seguito illustrato:

1) la lettera a) integra alcune definizioni di legge, per meglio aggiornarle ai bisogni, in particolare per quanto riguarda:

  1. a) la definizione e la valorizzazione delle principali associazioni operanti per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, da identificare tramite criteri rigorosi;
  2. b) la definizione dei corsi di formazione e di aggiornamento, ai fini della

loro effettività e serietà, come indicato anche dalla ricordata Commissione parlamentare di inchiesta e delle regioni, nonché oggetto di varie denunce ed esposti, che evidenziano l’esistenza di iniziative didattiche non consoni o conformi alla normativa e penalizzanti sia per le imprese sia per i lavoratori. Si ricordi, da ultimo, la diffida a rilasciare crediti formativi meritoriamente assunta dall’azienda sanitaria locale (ASL) di Bergamo in data 18 febbraio 2013 (protocollo U0026835/I.1), a firma della direttrice dell’ASL, dottoressa Mara Azzi, nei confronti di alcuni soggetti imprenditoriali e in accoglimento dell’esposto presentato dall’Associazione ambiente e lavoro del 14 febbraio 2013 (protocollo 00231/2013), che chiedeva appunto l’emissione di ufficiale diffida;

  1. c) l’istituzione della Settimana per la salute e la sicurezza sul lavoro, nell’ambito dell’omologa settimana, promossa da anni dall’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (UE-OSHA);

2) la lettera b) amplia la rappresentatività della Commissione consultiva permanente, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo;

3) la lettera c) favorisce la diffusione della cultura della prevenzione e le informazioni pubbliche, relative alle attività promozionali previste dall’articolo 11 del decreto legislativo, tramite iniziative pubbliche promosse dai soggetti della pubblica amministrazione definiti dall’articolo 11 stesso e da ulteriori soggetti, le ASL e gli istituti di istruzione e universitari, sia pure a partire dall’anno 2014 e in relazione alle rispettive competenze e obblighi sulla salute e sulle sicurezza sul lavoro; tali iniziative, ai fini della massima valorizzazione andranno realizzate nell’ambito della settimana della salute e della sicurezza sul lavoro di cui all’articolo 6, comma 1, lettera ff-bis), dello stesso decreto legislativo:

4) la lettera d) estende la possibilità del ricorso all’istituto dell’interpello;

5) la lettera e), numeri 1) e 2), specifica meglio la possibilità di consegnare i documenti DVR e DUVRI (di cui alle lettere o) e p) del comma 1 dell’articolo 18 del decreto legislativo) al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), anche su supporto informatico, se richiesto dallo stesso RLS, che sia ovviamente in grado di consultarlo con facilità avendo la disponibilità delle attrezzature necessarie e conoscenza delle modalità di utilizzo;

6) la lettera e), numero 3), introduce un’importante semplificazione e, riduzione di costi, generalizzando la consegna a ogni lavoratore che lasci l’azienda della cartella sanitaria, che il lavoratore potrà consegnare al medico competente dell’azienda ove andrà ad operare; ciò consentirà alla nuova azienda di non dover sottoporre nuovamente il lavoratore a tutti gli accertamenti sanitari già effettuati, con risparmio di costi e con minore sofferenza per il lavoratore; naturalmente la consegna deve essere effettuata con rispetto del segreto professionale e della riservatezza dei dati del lavoratore; la disposizione è particolarmente utile in caso di lavori stagionali o con più datori di lavoro;

7) la lettera f), numeri 1.1), 1.2) e 1.3), specifica meglio la tipologia dei soggetti legittimati ope legis a organizzare i corsi di formazione e di aggiornamento, autorizzando le associazioni imprenditoriali e dei lavoratori e di promozione della sicurezza e della salute, comparativamente più rappresentative sul livello nazionale, al fine di eliminare gli abusi e le speculazioni già ricordate;

8) la lettera f), numero 2), introduce un’importante forma di semplificazione, trasparenza e riduzione dei costi per i datori di lavoro, che potranno consultare un pubblico elenco dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione aziendale, introducendo una giusta possibilità di prevalutare i titoli in possesso dei suddetti soggetti al fine di valutarne la scelta;

9) la lettera g), numero 1), consente di porre rimedio a un mero errore presente nel testo vigente e relativo al numero di ore di aggiornamento dei RCS, numero previsto da 15 a 50 lavoratori e oltre i 50 lavoratori, ma non previsto al di sotto dei 15 lavoratori; si prevede numero di ore più basso, quindi senza costi aggiuntivi per i datori di lavoro;

10) la lettera g), numero 2), prevede un’importante forma di semplificazione e di riduzione dei costi, con l’introduzione della possibilità anziché dell’obbligo di invio della comunicazione di avvio dei corsi agli organismi paritetici; ciò abbatte i costi per le aziende e garantisce, comunque, la consultabilità degli organismi paritetici per le aziende che vorranno liberamente ricorrervi. Inoltre elimina molti abusi di mercato, resi evidenti da due interventi informativi, ma non risolutivi, della pubblica amministrazione; la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 20 del 29 luglio 2011 e un’interpretazione in sede di accordo tra Stato e regioni del 25 luglio 2012;

11) la lettera g), numero 3), [lettera a)], prevede un’importante forma di semplificazione e di riduzione dei costi per tutte le aziende e, in particolare, per le aziende con produzioni o attività stagionali, evitando la ripetitività di corsi di formazione per lavoratori che cambino più aziende, naturalmente in presenza degli stessi fattori di rischio;

12) la lettera g), numero 3), introduce due nuovi commi all’articolo 37 del decreto legislativo. Il comma 14-bis prevede un’ancora più importante forma di semplificazione e di riduzione dei costi, evitando la ripetitività di corsi di formazione per tutti gli allievi degli istituti di istruzione e universitari, pubblici e privati, la cui formazione è obbligo del datore di lavoro dell’istituto; a questi lavoratori va consegnato l’attestato di avvenuta formazione e ciò eviterà la ripetizione da parte dei datori di lavoro che assumono l’allievo o lo prendono come stagista o tirocinante, naturalmente in presenza degli stessi fattori di rischio;

13) il comma 14-ter introduce un’importante forma di semplificazione, trasparenza e riduzione dei costi per i datori di lavoro, analoga a quella prevista dal punto 8), ma relativa alla qualificazione dei formatori per la salute e la sicurezza sul lavoro, di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m-bis) del decreto legislativo e ai relativi criteri stabiliti in sede di Commissione consultiva permanente il 18 aprii 2012. Con la modifica proposta viene previsto un elenco a evidenza pubblica dei formatori per la salute e la sicurezza sul lavoro che potrà essere consultato da tutti, datori di lavoro e rappresentanti dei lavoratori, introducendo una giusta possibilità di prevalutare i titoli in possesso dei suddetti soggetti formatori ai fini di valutarne la scelta;

14) la lettera h) specifica meglio la possibilità di effettuare la cosiddetta «visita preassuntiva», se essa è collegata a una mansione che risulta tra quelle in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria di legge, salvaguardando contemporaneamente i diritti individuali costituzionalmente garantiti dall’articolo 32 della Costituzione dalle esigenze di tutela sanitaria in presenza di determinati rischi sul lavoro.

Il capo II, articolo 2, prevede quanto di seguito illustrato:

1) la lettera a) prevede la trasmissione in via telematica all’ASL territorialmente competente delle informazioni in possesso dell’autorità giudiziaria in caso di denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni;

2) la lettera b) prevede la modifica dell’attuale macabro «assegno funerario», che tanta contestazione ha riscontrato dopo morti sul lavoro di persone giovani;

3) la lettera c) prevede che la denuncia di cui all’articolo 139 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 deve essere fatta all’ASL competente per territorio ove ha sede legale l’azienda ove è presumibilmente insorta la malattia professionale; nei casi dubbi o di lavoro svolto per

più aziende, la denuncia va inoltrata a tutte le ASL territorialmente competenti.

Il capo III, in particolare:

1) riprende in forma pressoché identica l’atto Senato n. 3587 della scorsa legislatura, depositato da molti dei Senatori componenti la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche», al termine dei lavori della Commissione stessa, primo firmatario il senatore Oreste Tofani, presidente della Commissione;

2) prevede, in particolare, l’istituzione dell’Agenzia nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, in sostituzione dell’attuale Comitato, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo.

L’Agenzia eserciterà tali attribuzioni e in particolare quella della programmazione e del coordinamento delle attività di prevenzione e di vigilanza in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, con un rafforzamento dei relativi poteri rispetto all’assetto vigente.

L’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della proposta di legge stabilisce anzitutto che, tutti i richiami al Comitato di cui all’articolo 5 del decreto legislativo, contenuti nel medesimo decreto legislativo dovranno essere riferiti all’Agenzia nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro.

L’articolo 4 della proposta di legge procede poi, con il metodo della novella, alla sostituzione dell’articolo 5 del decreto legislativo e definisce i compiti e la struttura della nuova Agenzia.

Il comma 1 precisa che l’Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza congiunti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute e gode di personalità giuridica e di ampia autonomia, secondo il modello generale previsto per le agenzie governative dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni con altri organismi già esistenti, i successivi commi prevedono che la nuova Agenzia ricalchi sostanzialmente le funzioni e la composizione dell’attuale Comitato, ma con una formula organizzativa più snella ed efficiente e con poteri più ampi e incisivi. Per quanto riguarda l’assetto organizzativo, il comma 2 stabilisce che organi dell’Agenzia sono il direttore, il comitato direttivo e il collegio dei revisori dei conti, indicandone la durata in carica (tre anni), nonché le modalità di selezione e di eventuale rinnovo, che richiamano una stretta collaborazione tra amministrazioni, centrali e periferiche, con il concorso decisivo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e lei province autonome di Trento e di Bolzano.

La struttura decisionale è imperniata sul comitato direttivo, la cui composizione, definita sempre dal comma 2, corrisponde (con l’eccezione del direttore che lo presiede) a quella attualmente prevista per il Comitato di cui all’articolo 5 del decreto legislativo, fatto salvo l’aumento di un’unità sia del numero dei rappresentanti del Ministero della salute, sia di quello dei rappresentanti delle regioni e delle province autonome.

In questo modo si intende assicurare una continuità di funzionamento tra il Comitato e l’Agenzia, per evitare l’interruzione dell’attività amministrativa in corso e la dispersione del patrimonio di competenze.

 

PROPOSTA DI LEGGE

Capo I

Art. 1.

(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).

  1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) all’articolo 2, comma 1:

1) dopo la lettera p) è inserita seguente:

«p-bis) “associazioni di promozione della salute e della sicurezza sul lavoro”: associazioni senza scopo di lucro e comparativamente più rappresentative a livello nazionale, aventi lo scopo sociale primario di ricerca e di promozione della salute e della sicurezza sul lavoro, individuate, su loro richiesta, dall’Agenzia di cui all’articolo 5, tra quelle costituite da almeno dieci anni e di nota e manifesta attività, secondo criteri definiti dall’Agenzia, tra cui essere state audite ufficialmente in sede di Commissioni parlamentari permanenti della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica ovvero di Commissioni parlamentari di inchiesta o di indagini sul lavoro;»;

2) dopo la lettera aa) è inserita la seguente:

«aa-bis) “corsi di formazione e di aggiornamento sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro”: corsi cui possono partecipare un massimo di trenta persone e che prevedono la verifica finale degli apprendimenti. Le modalità in e-learning sono ammesse solo per i contenuti indicati nell’articolo 37, comma 1, lettera a), secondo le indicazioni stabilite dall’intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano del 21 dicembre 2011, e successive modificazioni, stabilite dall’Agenzia di cui all’articolo 5;»;

3) dopo la lettera ff) è inserita la seguente:

«ff-bis) “settimana per la salute e la sicurezza sul lavoro”: la quarantatreesima settimana di ogni anno, come indicato dall’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA);»;

  1. b) all’articolo 6, comma 1:

1) dopo la lettera a), è inserita la seguente:

«a-bis) un rappresentante dell’Agenzia;»;

2) dopo la lettera o) è aggiunta la seguente:

«o-bis) un rappresentante delle associazioni di promozione della salute e della sicurezza sul lavoro;»;

  1. c) all’articolo 11, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. A partire dall’anno 2014, i soggetti di cui al comma 1, nonché le aziende sanitarie locali e gli istituiti di istruzione e universitari, in relazione alle proprie competenze e ai propri obblighi sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro, promuovono ogni anno nell’ambito della settimana per la salute e la sicurezza sul lavoro, iniziative in cui presentano e rendono disponibili in forma pubblica, compresi i propri siti informatici:

  1. a) gli obiettivi, le attività promosse e i risultati raggiunti nell’anno precedente;
  2. b) gli obiettivi, le attività promosse e i risultati preventivati per l’anno seguente;
  3. c) i dati statistici sull’andamento degli infortuni e delle malattie professionali;
  4. d) le risorse impegnate ed effettivamente spese, con evidenza dei costi relativi alle iniziative di informazione e formazione»;
  5. d) all’articolo 12:

1) al comma 1, le parole: «alla Commissione per gli interpelli di cui al comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: «all’Agenzia» e dopo le parole: «sul piano nazionale» sono inserite le seguenti: «, le associazioni di promozione della salute e della sicurezza sul lavoro»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Qualora la materia oggetto di interpello investa competenze di altre amministrazioni pubbliche il comitato direttivo dell’Agenzia è integrato con rappresentanti delle stesse, che esercitano le loro funzioni senza alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione»;

  1. e) all’articolo 18, comma 1:

1) alla lettera g-bis), dopo le parole: «rapporto di lavoro» sono aggiunte le seguenti: «del lavoratore e autorizzare il medico competente aziendale a rilasciare copia della cartella sanitaria e di rischio, di cui all’articolo 25, comma 1, lettera c), al lavoratore che cessi o abbia cessato il rapporto di lavoro, anche al fine della consegna, a carico del lavoratore richiedente, della copia della cartella ad altri medici competenti ove il lavoratore presti o si appresti a prestare la propria attività lavorativa, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a);

2) alla lettera o), dopo le parole: «anche su supporto informatico» sono inserite le seguenti: «, se richiesto dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.»;

3) alla lettera p), dopo le parole: «anche su supporto informatico» sono inserite le seguenti: «, se richiesto dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.»;

  1. f) all’articolo 32:

1) al comma 4:

1.1) dopo le parole: «dei datori di lavoro o dei lavoratori» sono inserite le seguenti: «comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale

e firmatarie, non per mera adesione, dei relativi contratti di lavoro»;

1.2) dopo le parole: «degli organismi paritetici» sono aggiunte le seguenti «, dalle Associazioni di promozione della salute e della sicurezza sul lavoro»;

1.3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Tutti i soggetti legittimati a organizzare i corsi di formazione e di aggiornamento sono tenuti, pena la nullità degli attestati rilasciati, a inviare all’azienda sanitaria locale competente territorialmente una comunicazione iniziale, riguardante l’avvio di ogni corso, almeno trenta giorni prima del suo inizio, con indicazione della data e dei luoghi di svolgimento, e copia del verbale finale, in cui sono specificate le modalità delle verifiche finali degli apprendimenti e i riferimenti nominativi e anagrafici nonché il codice fiscale di coloro che sono risultati idonei all’esito delle verifiche. Ai fini della semplificazione dell’adempimento, le comunicazioni sono inviate con autocertificazione, resa a sensi del testo unico di cui al decreto del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445»;

2) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«10-bis. Per lo svolgimento delle loro funzioni i soggetti di cui al comma 1, ai fini della diffusione delle informazioni ai datori di lavoro, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e agli altri soggetti di cui all’articolo 8, comma 7, comunicano in via telematica all’INAIL i propri dati anagrafici e professionali e gli ambiti settoriali in cui possono svolgere la propria attività, tramite un modello predisposto dall’INAIL entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, che i citati soggetti di cui al comma 1 devono completare entro i successivi sessanta giorni, con autocertificazione della veridicità dei dati inseriti, resa a sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; l’INAIL rende pubblici e consultabili i dati autocertificati in

via telematica entro i successivi sessanta giorni»;

  1. g) all’articolo 37:

1) al comma 11, le parole: «dai 15 ai 50 lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 50 lavoratori»;

2) al comma 12, le parole: «deve avvenire» sono sostituite dalle seguenti: «può avvenire»;

3) dopo il comma 14, sono inseriti i seguenti:

      «14-bis. Per gli adempimenti di cui al comma 14, secondo periodo:

  1. a) il datore di lavoro rilascia al lavoratore copia degli attestati di avvenuta formazione in caso di cessazione del rapporto di lavoro o a richiesta del lavoratore, anche ai fini della consegna ad altri eventuali datori di lavoro;
  2. b) i datori di lavoro degli istituti di istruzione e universitari rilasciano all’allievo, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), copia degli attestati di avvenuta formazione, in caso di conclusione o di interruzione del percorso formativo, di invio dell’allievo a percorsi di stage o a richiesta dell’allievo stesso, anche ai fini della consegna ad altri eventuali successivi datori di lavoro. La formazione costituisce credito formativo ai fini della valutazione annuale e al termine del percorso scolastico dell’allievo. Agli adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

14-ter. Ai fini della diffusione delle informazioni ai datori di lavoro, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e agli altri soggetti di cui all’articolo 8, comma 7, coloro che intendono assumere l’incarico di formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro, di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m-bis) devono comunicare i propri dati anagrafici e professionali in via telematica all’INAIL, tramite un modello predisposto dall’INAIL entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente disposizione che il formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro qualificato deve completare entro i successivi sessanta giorni, con autocertificazione della veridicità dei dati inseriti resa a sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; l’INAIL rende pubblici e consultabili i dati autocertificati in via telematica entro i successivi sessanta giorni»;

  1. h) all’articolo 41, comma 2, lettera a), dopo le parole: «alla mansione specifica» sono aggiunte le seguenti: «e limitatamente ai casi in cui detta mansione risulti tra quelle in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria, come indicato nel documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a)».

Capo II

Art. 2.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124).

  1. Al testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) il primo comma dell’articolo 56, è sostituito dal seguente:

«L’autorità di pubblica sicurezza, appena ricevuta la denuncia di cui all’articolo 54, deve rimettere, per ogni caso denunciato di infortunio in conseguenza del quale un prestatore d’opera sia deceduto o abbia sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte o un’inabilità superiore a trenta giorni, un esemplare della denuncia alla procura della Repubblica, nonché alle aziende sanitarie locali competenti per il territorio ove è avvenuto l’infortunio; le autorità portuali e consolari, le direzioni territoriali del lavoro e i

corrispondenti uffici della regione Sicilia e delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio acquisiscono dall’INAIL, ai sensi dell’articolo 53, mediante accesso telematico, i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni»;

  1. b) all’articolo 85, primo comma, alinea, le parole: «retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120», sono sostituite dalle seguenti: «retribuzione calcolata secondo i massimali di legge»;
  2. c) il secondo comma dell’articolo 139 è sostituito dal seguente:

«La denuncia deve essere fatta all’azienda sanitaria locale competente per territorio ove ha sede legale l’azienda presso la quale è presumibilmente insorta la malattia professionale; nei casi dubbi o di lavoro effettuato per più aziende, la denuncia deve essere inoltrata a tutte le aziende sanitarie locali competenti per territorio».

Capo III

Art. 3.

(Ulteriori modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).

  1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) le parole: «Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro»;
  3. b) le parole: «Comitato di cui all’articolo 5», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia di cui all’articolo 5».

Art. 4.

(Modifica all’articolo 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante istituzione dell’Agenzia nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro).

  1. L’articolo 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. – (Agenzia nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro).1. È istituita l’Agenzia nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, di seguito denominata «Agenzia» sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza congiunti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute. Per l’esercizio della funzione di vigilanza, i Ministeri si avvalgono delle risorse umane, strumentali e finanziarie proprie, ovvero dell’INAIL, già disponibili a legislazione vigente. L’Agenzia, per quanto non previsto dal presente articolo, è disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ed è dotata di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria.

  1. Sono organi dell’Agenzia: il direttore, il comitato direttivo e il collegio dei revisori dei conti. Il direttore, scelto fra personalità con comprovata esperienza tecnico-scientifica o normativo giuridica nel settore, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dura in carica tre anni e può essere prorogato per non più di una volta con la medesima procedura. Il comitato direttivo è composto dal direttore, che lo presiede, e da dodici membri, di cui due designati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali; due dal Ministro della salute, uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno dal Ministro dell’interno e sei dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

I membri del comitato direttivo durano in carica tre anni e sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il collegio dei revisori dei conti è costituito dal presidente, da due componenti effettivi e da due supplenti, che durano in carica tre anni e che sono rinnovabili una sola volta. I componenti del collegio sono nominati con decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, su designazione, quanto al presidente, del Ministro dell’economia e delle finanze.

  1. Al comitato direttivo dell’Agenzia partecipano, con funzioni consultive, due rappresentanti dell’INAIL.
  2. L’Agenzia, al fine di garantire la più completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni, ha il compito di:
  3. a) stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, anche mediante la predisposizione di proposte di semplificazione degli aspetti meramente burocratici o ripetitivi;
  4. b) individuare obiettivi e programmi dell’azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori;
  5. c) definire la programmazione annuale relativa ai settori prioritari di intervento dell’azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede di Unione europea;
  6. d) programmare il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e di sicurezza sul lavoro;
  7. e) garantire lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l’uniformità dell’applicazione della normativa vigente;
  8. f) individuare le priorità della ricerca interna in materia di prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza dei

lavoratori e predisporre proposte di incentivazione dell’attuazione di misure innovative per la salute e la sicurezza e il sostegno delle micro e piccole imprese;

  1. g) svolgere le funzioni e i compiti di interpello di cui all’articolo 12;
  2. h) in attesa dell’approvazione del libretto formativo del cittadino, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, individuare e approvare i contenuti e le modalità di compilazione, di registrazione e di tenuta del libretto formativo di cui all’articolo 37, comma 14, del presente decreto per la parte relativa ai corsi di formazione e di aggiornamento previsti dal presente decreto;
  3. i) individuare le capacità e i requisiti professionali che devono possedere i singoli componenti delle commissioni paritetiche di cui all’articolo 51, comma 3-ter;
  4. l) favorire iniziative per la conoscenza e la diffusione della normativa e delle misure di prevenzione e di protezione nonché delle norme tecniche, delle buone prassi e delle linee guida nei luoghi di lavoro e negli istituti di istruzione e universitari;
  5. m) promuovere iniziative per la diffusione della cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro e negli istituti di istruzione e universitari;
  6. n) monitorare l’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 13, comma 6 da parte delle aziende sanitarie locali;
  7. o) contribuire alla gestione da parte dell’INAIL del SINP di cui all’articolo 8;
  8. p) nominare i membri negli organismi nazionali, europei e internazionali di normazione in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
  9. Ai fini delle definizioni degli obiettivi di cui al comma 4, lettere a), b), e), f), h), i), e m) le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro e le Associazioni di promozione della salute e della sicurezza sul lavoro sono consultate preventivamente.

Sull’attuazione delle azioni intraprese è effettuata una verifica con cadenza almeno quadrimestrale. Nello svolgimento delle sue funzioni, l’Agenzia può acquisire informazioni e documenti da altre amministrazioni pubbliche e da tutti i soggetti pubblici e privati, centrali e periferici, aventi compiti in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo ai comitati regionali di coordinamento.

  1. L’Agenzia svolge un costante monitoraggio sul funzionamento dei comitati regionali di coordinamento. Qualora l’Agenzia riscontri il verificarsi di una delle disfunzioni o delle inadempienze previste dall’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008, ne riferisce immediatamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro della salute i quali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, valutano l’adozione dei provvedimenti necessari nei confronti del comitato regionale interessato, anche ai fini dell’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2007.
  2. L’Agenzia trasmette annualmente entro il 30 giugno ai Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano la relazione sulle attività svolte nell’anno precedente. Tale relazione contiene informazioni su:
  3. a) l’evoluzione dei fenomeni relativi alla salute e alla sicurezza sul lavoro;
  4. b) le modifiche intervenute nelle norme nazionali e regionali in materia di salute e di sicurezza sul lavoro;
  5. c) i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e ai programmi fissati ai sensi del comma 4, con un’analisi delle attività svolte da ciascuno dei soggetti pubblici e privati coinvolti nell’attuazione dei suddetti

obiettivi e programmi, con particolare riguardo al funzionamento dei comitati regionali di coordinamento;

  1. d) le proposte sulle iniziative da adottare per una migliore attività di prevenzione e di contrasto degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al coordinamento dei soggetti pubblici e privati preposti a tali funzioni.
  2. I Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano valutano di concerto l’evoluzione dello stato del raggiungimento degli obiettivi e dei programmi elaborati dall’Agenzia e definiscono, se necessario e tenendo conto delle indicazioni dell’Agenzia, le iniziative richieste per il raggiungimento di tali obiettivi e programmi.
  3. I Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, entro il 30 settembre di ogni anno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono congiuntamente al Presidente del Consiglio dei ministri e alle Camere un rapporto informativo sull’attività svolta dall’Agenzia, relativamente al periodo 1 gennaio-31 dicembre dell’anno precedente.
  4. In occasione della settimana per la salute e la sicurezza sul lavoro dell’Unione europea, e comunque entro la quarantatreesima settimana di ogni anno, l’Agenzia promuove un’iniziativa pubblica di esame dei programmi elaborati, dei risultati raggiunti nell’anno precedente e degli obiettivi preventivati per l’anno seguente.
  5. Le modalità di organizzazione e di funzionamento dell’Agenzia sono fissate, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con apposito regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute».

Art. 5.

(Princìpi di organizzazione e di funzionamento dell’Agenzia nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro).

  1. Il regolamento di cui all’articolo 5, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il regolamento fissa le modalità di organizzazione e di funzionamento dell’Agenzia nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, di seguito denominata «Agenzia» in conformità a quanto disposto dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e provvedendo in particolare:
  2. a) alla definizione dell’assetto organizzativo dell’Agenzia, all’indicazione del comparto di contrattazione collettiva individuato ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, adozione dello statuto, recante fra l’altro il ruolo organico del personale dell’Agenzia, nel limite minimo di sessanta unità, di cui almeno quaranta con competenze tecniche o normativo-giuridiche, di cui almeno venti in posizione di comando dall’INAIL, come indicato alla lettera b), nonché alla disciplina delle competenze degli organi di direzione dell’Agenzia;
  3. b) alla definizione delle modalità del trasferimento del personale da inquadrare nell’organico dell’Agenzia proveniente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero della salute, dall’INAIL e dalle regioni e dalle province autonome in posizione di comando, per il quale si continuano ad applicare le disposizioni dei comparti delle amministrazioni di provenienza;
  4. c) alla definizione delle modalità per il trasferimento all’Agenzia degli immobili e delle strutture necessari per il suo funzionamento da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  5. d) alla ricognizione delle attribuzioni che restano nella competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al conseguente riassetto delle strutture del Ministero stesso;
  6. e) all’adozione del regolamento di amministrazione e di contabilità sulla base dei princìpi della contabilità pubblica.
  7. Entro tre mesi dall’adozione del regolamento di cui al comma 1, l’Agenzia assume le attribuzioni nella materia della salute e della sicurezza sul lavoro previste dall’articolo 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge, e già esercitate dal Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché quelle previste dall’articolo 12 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera d), della presente legge, e già esercitate dalla Commissione per gli interpelli dello stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  8. I componenti del comitato direttivo dell’Agenzia, ad eccezione del direttore, sono posti in posizione di comando dalle rispettive amministrazioni di provenienza, a carico delle quali restano tutti gli oneri diretti e indiretti inerenti al trattamento economico dei componenti del comitato. Tale trattamento non può in ogni caso superare quello percepito presso le amministrazioni di provenienza.
  9. L’Agenzia si avvale per le sue attività esclusivamente di personale trasferito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero della salute, dall’INAIL e dalle regioni e dalle province autonome in regime di comando, per un periodo massimo di tre anni, rinnovabili per una sola volta. Restano a carico delle amministrazioni di provenienza tutti gli oneri diretti e indiretti inerenti al trattamento economico del personale, che non può in ogni caso superare quello percepito presso le amministrazioni di provenienza. Al personale

dell’Agenzia si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In sede di prima attuazione della presente legge, all’Agenzia può essere assegnato anche il personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali già addetto alla segreteria del Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

  1. L’Agenzia ha sede in Roma. Per lo svolgimento delle sue attività essa si avvale di immobili e di strutture forniti dall’amministrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalità individuate ai sensi del comma 1, lettera c).
  2. Tutti gli atti connessi con l’istituzione dell’Agenzia sono esenti da imposte e da tasse.

Art. 6.

(Copertura finanziaria).

  1. Al funzionamento dell’Agenzia si provvede mediante l’istituzione di un apposito fondo, nei limiti di 2.000.000 di euro annui, con corrispondente riduzione del fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
  2. Dall’attuazione della presente legge, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  3. Le amministrazioni competenti provvedono allo svolgimento delle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.