mercoledì 26 Giugno 2013

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi,


PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa dei deputati

MARAZZITI, SCOTTO, BRUNETTA, PARRINI, GIANLUCA PINI, MANLIO DI STEFANO, LOCATELLI, AIRAUDO, ALBERTI, ARTINI, BALDUZZI, BARBANTI, BASILIO, BENI, PAOLO BERNINI, BOCCADUTRI, FRANCO BORDO, BRESCIA, BUTTIGLIONE, CATALANO, CORDA, COSTANTINO, DE LORENZIS, DI BATTISTA, DI SALVO, DURANTI, FAVA, FOSSATI, FRATOIANNI, GRANDE, LACQUANITI, MARCON, MELILLA, NISSOLI, PALAZZOTTO, PATRIARCA, PESCO, PIAZZONI, PILOZZI, REALACCI, RIZZO, SANTERINI, SBERNA, SCAGLIUSI, SCHIRÒ PLANETA, SIBILIA, SORIAL, TACCONI, VARGIU, VECCHIO, ZAN

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013

Presentata il 26 giugno 2013

 

Onorevoli Colleghi! In data 3 giugno 2013 è stato aperto alla firma il Trattato internazionale sul commercio delle armi (Arms Trade Treaty – ATT), di seguito denominato ATT o Trattato, con l’adesione, il primo giorno, di ben 67 Stati tra cui l’Italia e, ad oggi, sono già 72 i Paesi che hanno già sottoscritto il Trattato. Il Trattato entrerà in vigore quando sarà stato ratificato da 50 Paesi.

L’ATT intende rendere il commercio legale di armi convenzionali maggiormente responsabile imponendo elevati standard internazionali comuni su importazioni, esportazioni e trasferimenti. Esso prevede la valutazione dei trasferimenti di armi nonché misure volte a prevenire il dirottamento delle armi convenzionali dagli Stati esportatori e importatori.

L’ATT è il frutto di un lungo e complesso impegno negoziale avviato in ambito ONU nel 2006 e culminato in due conferenze diplomatiche – nel luglio 2012 e nel marzo 2013 – che hanno portato all’adozione di un testo in linea anche con le nostre priorità nazionali, rappresentando un salto di qualità nella trattazione di una problematica particolarmente delicata delle relazioni internazionali. La Convenzione ha registrato il sostegno proattivo degli Stati Uniti dal luglio 2012. La Risoluzione dell’Assemblea generale ha ottenuto, il 2 aprile, il voto favorevole di un’ampia coalizione trasversale di ben 154 Paesi, tra cui l’Italia, e solo 3 voti contrari (Iran, Siria e Corea del Nord) e 23 astensioni.

Il processo è stato caratterizzato dal costante impegno della società civile internazionale con la Campagna lanciata nel 2003 a livello internazionale da Amnesty International, Oxfam e Control Arms, la quale attraverso una vastissima mobilitazione e partecipazione diretta come parte dell’impegno internazionale dalla Rete Italiana per il disarmo, Controllarmi Italia, Amnesty Italia, Campagna italiana contro le mine, Archivio disarmo e altre decine di importanti associazioni e coordinamenti, rendendosi così motore di consenso e parte fondamentale del successo odierno e del risultato raggiunto, riuscendo a portare all’ONU nel 2006, insieme ai partner internazionali, una foto petizione di un 1 milione di volti.

Il supporto della società civile internazionale, che non si è mai fermato, è stato oggetto di riconoscimento da parte del Segretario generale delle Nazioni Unite Ban-KiMoon nell’intervento sull’adozione della Convenzione del 2 aprile 2013 a New York ha voluto congratularsi «con i membri della società civile per il ruolo fondamentale che hanno giocato dalla nascita di questo processo, attraverso i loro contributi di esperti e il supporto entusiastico».

Il commercio illegale o male disciplinato di armi convenzionali costa vite umane: ogni anno più di 740.000 uomini, donne e bambini muoiono a causa della violenza armata.

L’ATT riguarda questioni che sono di esclusiva competenza dell’Unione europea come, ad esempio, i controlli all’importazione e all’esportazione, gli Stati membri possono decidere di aderire all’ATT soltanto previa autorizzazione del Consiglio su proposta della Commissione europea che ha proposto, in data 8 maggio 2013, una decisione del Consiglio che autorizzava gli Stati membri dell’Unione europea a firmare il trattato sul commercio delle armi convenzionali e ad avviarne una rapida ratifica.

La Commissione europea attraverso l’Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza e vicepresidente della Commissione, Catherine Ashton, ha affermato che «L’Unione europea e i suoi Stati membri sono a favore di una firma e di una ratifica tempestive del trattato sul commercio delle armi, in particolare perché possiamo approfittare della dinamica creata dal recente voto dell’Assemblea generale per assicurare una rapida implementazione. Definendo standard comuni legalmente vincolanti per l’importazione, l’esportazione e il trasferimento delle armi convenzionali l’ATT renderà il commercio delle armi maggiormente responsabile e trasparente. Il trattato potrà contribuire a rafforzare la pace e la sicurezza internazionali».

L’ATT, definendo standard comuni legalmente vincolanti per l’importazione, l’esportazione e il trasferimento di armi convenzionali, rende il commercio delle armi più responsabile e trasparente, obiettivo condiviso dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione che, sottolinea e raccomanda come di massima importanza l’urgente l’entrata in vigore dell’ATT.

Lo spirito del Trattato è in linea con il ruolo svolto dall’Italia nell’ambito della tutela e della promozione dei diritti umani, del disarmo, della cooperazione e dello sviluppo, e che il nostro Paese si è impegnato in maniera attiva in tutte le fasi dell’iter diplomatico, ottenendo un testo finale che ha accolto le priorità negoziali dell’Italia come esprimono sia la presenza della golden rule a tutela dei diritti umani e delle norme di diritto internazionale umanitario, sia il richiamo all’obbligo di risolvere le controversie internazionali con mezzi pacifici.

Il nostro Paese ha firmato e ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, di cui sono parte 176 Stati, e, in particolare, il Protocollo contro la produzione illecita ed il traffico di armi da fuoco, loro parti, componenti e munizioni, supplemento delle Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale che presenta diversi punti di contatto circa il tema della legalità con l’ATT, e in particolare, agli articoli da 10 a 15 prevede una serie di misure relative al sistema di import-export delle armi da fuoco e poiché l’ATT è pensato come strumento di contrasto al traffico illecito di armi può fornire riferimenti interessanti di implementazione.

La normativa italiana sul controllo dei materiali di armamento (legge n. 185 del 1990) rappresenta, a più di 20 anni dalla sua adozione, una delle normative più avanzate e stringenti a livello globale in materia, e la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 sul controllo dei trasferimenti dei materiali di armamento in ambito comunitario è stata recepita dal nostro Paese con il decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, preservandone gli alti standard previsti nel suo impianto originario con il risultato che il nostro sistema normativo è già pronto per attuare il Trattato sul commercio delle armi convenzionali.

La società civile italiana che esprime attraverso centinaia di organizzazioni, di cui l’impegno è stato richiamato anche nell’intervento del Vice Ministro degli affari esteri, onorevole Bruno Archi, giunto a New York per apporre la firma al Trattato il 3 giugno 2013, chiede che l’Italia riesca a ratificare tale convenzione entro settembre 2013 al fine di depositare lo strumento di ratifica presso il quartier generale delle Nazioni Unite a New York in occasione del UN Teatry event (24-26 settembre 2013) come avvenne per la Convenzione sulle Munizioni cluster, consentendo all’Italia di essere tra i 50 Paesi che grazie all’approvazione della legge di ratifica contribuisce all’entrata in vigore di questo storico Trattato.

Dal Preambolo emerge la particolare vocazione del Trattato, che intende porsi alla confluenza tra le agende internazionali della pace, della sicurezza, della legalità, dei diritti umani e dello sviluppo.

Il Preambolo richiama innanzitutto l’articolo 26 della Carta delle Nazioni Unite, che si riferisce alla promozione dello stabilimento e del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, con il minimo dispendio di risorse umane ed economiche mondiali per gli armamenti. Nel preambolo, è inoltre riconosciuto che il commercio illecito e non regolato di armi convenzionali ha conseguenze dirette non solo sul piano umanitario, ma anche sociale, economico e di sicurezza.

I princìpi contenuti nell’ATT tengono conto del fatto che le aree in conflitto sono quelle in cui i diritti umani subiscono le più gravi violazioni la cui prevenzione passa anche dal contrasto del traffico illecito di armi. Questo approccio si riflette anche nella nostra partecipazione alle missioni di pace, dove è per noi cruciale integrare la dimensione militare con le componenti della cooperazione e gli strumenti di stabilizzazione di natura civile.

Il Trattato recepisce la nostra tradizionale linea a tutela delle donne e dei minori, obiettivi più vulnerabili nei teatri di guerra, riconoscendo l’esigenza di un sostegno alla riabilitazione e all’inclusione economica e sociale delle vittime dei conflitti armati.

Un’apposita sezione è poi dedicata a identificare alcuni princìpi connessi al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, contemplati dalla Carta delle Nazioni Unite, tra cui: il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva degli Stati, ai sensi dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite; l’obbligo di risolvere le controversie internazionali con mezzi pacifici, in modo che la pace, la sicurezza internazionale e la giustizia, non siano messe in pericolo (articolo 2, comma 3 della Carta); l’obbligo per gli Stati di astenersi nelle relazioni internazionali dalla minaccia o dall’uso della forza, sia contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite (articolo 2, comma 4 della Carta).

Nel riconoscere la responsabilità di tutti gli Stati di regolare efficacemente il commercio internazionale delle armi convenzionali, il Trattato riafferma il rispetto degli interessi legittimi degli Stati di acquistare armi convenzionali per esercitare il loro diritto di autotutela e per le operazioni di mantenimento della pace (peacekeeping operations), di produrre, esportare, importare e trasferire armi convenzionali.

Il Preambolo riconosce inoltre il diritto sovrano degli Stati a regolamentare i trasferimenti interni di armi e fa salva la possibilità di adozione da parte degli Stati parte di misure più restrittive rispetto a quelle fissate nello stesso ATT. Quest’ultima previsione si ritiene di particolare importanza, alla luce del processo di adattamento della legge n. 185 del 1990, inerente le movimentazioni di materiali di armamento, alla Direttiva 2009/43/CE.

Il Trattato si applica a 8 categorie di armamenti: le sette previste dal Registro per le armi convenzionali delle Nazioni Unite (battle tanks, armoured combat vehicles, large-calibre artillery systems, combat aircraft, attack helicopters, warships, missiles and missile launchers), più le small arms e light weapons (articolo 2, comma 1 – Scope).

Le munizioni non sono incluse come categoria a sé stante, ma l’articolo 3 prevede che ciascuno Stato parte stabilisca un sistema nazionale di controllo per disciplinarne l’esportazione in relazione alle categorie di armi regolate dal Trattato. L’ATT si applica anche alle esportazioni delle parti e dei componenti (articolo 4) nella misura in cui queste possano consentire l’assemblaggio di armi ricomprese nelle categorie sopra citate.

In considerazione delle finalità del Trattato, pensato quale strumento di contrasto al traffico illecito di armamenti convenzionali, sono escluse dal suo ambito di applicazione le armi sportive e da caccia.

La più significativa innovazione introdotta dal Trattato è la cosiddetta golden rule: si tratta della previsione, all’articolo 6, dell’automatico diniego al trasferimento nel caso in cui esso:

violi gli obblighi dello Stato parte del Trattato derivanti da risoluzioni del Consiglio di sicurezza e in particolare embarghi sulle armi (articolo 6, comma 1);

sia in contrasto con gli obblighi internazionali cui lo Stato è vincolato, e in particolare quelli relativi al contrasto di traffici illeciti di armi convenzionali (articolo 6, comma 2);

in fase di valutazione della richiesta di autorizzazione al trasferimento vi sia conoscenza che i materiali potrebbero essere utilizzati per commettere crimini internazionali (articolo 6, comma 3).

L’articolo 7 prevede inoltre che le autorità nazionali competenti per l’autorizzazione delle esportazioni tengano in considerazione una serie di fattori per valutare il potenziale impatto di ogni trasferimento di armamenti, quali il potenziale rischio che il trasferimento contribuisca a mettere in pericolo la pace e la sicurezza o che le armi possano essere usate per commettere o facilitare gravi violazioni di diritto internazionale umanitario o diritti umani, ovvero la commissione di atti di terrorismo o di criminalità organizzata quali definiti da convenzioni internazionali di cui lo Stato esportatore è parte.

L’ATT introduce, all’articolo 13, un importante passo in avanti sul fronte della trasparenza prevedendo che, a un anno dalla sua entrata in vigore, ogni Stato parte fornisca alle Nazioni Unite un rapporto iniziale sulle misure intraprese per l’attuazione del Trattato stesso (leggi, liste

nazionali di controllo, discipline amministrative); tale rapporto andrà aggiornato a seguito di eventuali modifiche alla normativa nazionale in vigore. Entro il 31 maggio di ogni anno, inoltre, ogni Stato parte trasmetterà all’ONU un rapporto sulle esportazioni e importazioni delle categorie di armi convenzionali coperte dal Trattato nell’anno precedente.

Alla luce del quadro disomogeneo degli standard giuridici di regolamentazione del commercio di armi, caratterizzato in molti Paesi dall’assenza di normative nazionali di controllo delle esportazioni e delle importazioni di materiali di armamento o dalla mancanza di un’efficace autorità attuativa, fra gli obiettivi perseguiti dall’articolo 13 vi è quello di promuovere l’adozione di normative nazionali che consentano un commercio internazionale di armi conforme al Trattato.

I proponenti auspicano l’approvazione da parte del Parlamento in tempi brevi della presente proposta di legge che costituisce un fondamentale tassello per la protezione di tutte le vittime della violenza armata e contro la violazione dei diritti umani dovuta alla mancanza di uno stringente controllo sul commercio delle armi.

 

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione).

  1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 22 del Trattato stesso.

Art. 3.

(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

La camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

  1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare il

Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall’Assemblea

generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013.