giovedì 31 Ottobre 2013

Organico dei docenti


Atto Camera

 

Ordine del Giorno 9/01574-A/012

presentato da

LOCATELLI Pia Elda

testo di

Giovedì 31 ottobre 2013, seduta n. 109

  La Camera,

premesso che:

per garantire continuità nell’erogazione del servizio scolastico ed educativo e conferire il maggior grado possibile di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l’invarianza finanziaria, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, nell’ambito delle risorse rese disponibili per effetto della predetta sessione negoziale, è definito un piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA, per gli anni 2014-2016, tenuto conto dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di riforma previsto dall’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fatto salvo quanto previsto in relazione all’articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dal presente articolo;

in sede di conversione in legge del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 si ravvisa che all’articolo 15 il comma 3, autorizza il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca a decorrere dall’anno scolastico 2013/2014, ad assumere a tempo indeterminato docenti a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell’organico di diritto di cui all’articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dal presente articolo, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,

impegna il Governo

a verificare l’opportunità di prevedere, nelle more del decreto di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento disposte ai sensi dell’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006 n. 296 da disporre per il triennio 2014-2017, che sia consentita la presentazione della domanda di inserimento nella quarta fascia delle graduatorie ad esaurimento ai docenti che hanno conseguito l’abilitazione al termine dei corsi universitari attivati ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 10 settembre 2010 n. 249, nonché agli iscritti a Scienze della Formazione Primaria che, ai sensi dell’articolo 10 del decreto ministeriale del 14 giugno 2012 n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2000 n. 306, estendendo tale valore concorsuale alle tre prove selettive di accesso;

che in occasione del previsto aggiornamento, sia consentita la presentazione della domanda di inserimento nella quarta fascia, altresì, ai docenti che sono stati inseriti nelle graduatorie di merito compilate a seguito dell’espletamento del concorso a cattedra bandito con disegno di legge n. 82 del 24 settembre 2012, facendo scorrere queste ultime, anche oltre i posti messi a bando, fino ad esaurimento delle stesse, oppure fino all’espletamento del concorso successivo. Tutti i docenti vincitori ed idonei presenti nelle graduatorie di merito concorsuali, all’espletamento del prossimo concorso, saranno inseriti nella quarta fascia delle graduatorie ad esaurimento, ove fossero già presenti nella terza fascia delle stesse. A tutti gli idonei, qualora non abilitati, sarà riconosciuto, con effetto immediato, il titolo abilitante. A tal fine all’articolo 5 del decreto interministeriale 24 novembre 1998 n. 460, le parole «la vincita del concorso» sono sostituite dalle parole «il superamento di tutte le prove concorsuali e la relativa idoneità». Al titolo di abilitazione conseguito tramite TFA viene riconosciuto, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, il valore di prova concorsuale, ai sensi del decreto legge 28 agosto 2000 n. 240,.

9/1574-A/12. Locatelli.