giovedì 2 Febbraio 2017

No tax area per le zone terremotate


Proposta di legge

D’iniziativa dei Deputati

PASTORELLI, LOCATELLI,   LO MONTE

Disposizioni per l’istituzione di una zona franca urbana e di una zona economica speciale a favore dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto e del 26-30 ottobre 2016.

 

Onorevoli Colleghi!

 

Gli abitanti dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatesi dal 24 agosto 2016, oltre ad aver subito, le inevitabili conseguenze dovute alla crisi economica che, da tempo ha investito il nostro Paese, si trovano a dover affrontare sotto il profilo etico, relazionale, sociale, patrimoniale ed imprenditoriale la catastrofe del sisma che ha interessato e continua ad interessare tali aree.

E’ evidente che una situazione del genere deve essere necessariamente accompagnata da misure che favoriscano la ripresa economica, anche e soprattutto mediante la realizzazione di nuovi investimenti.

In questo contesto si inserisce la necessità e l’opportunità di ricorrere alla realizzazione non soltanto di una zona franca, ma anche di Zone economiche speciali (ZES) che favoriscono lo sviluppo sociale e la rigenerazione.

Di recente sono state istituite diverse Zone Franche Urbane (ZFU), tra cui quelle de l’Aquila e dell’Emilia a seguito dei territori che hanno interessato i relativi territori.

Nelle ZFU sono previste agevolazioni fiscali e previdenziali per rafforzare la crescita imprenditoriale e occupazionali nelle micro e piccole imprese che consistono nell’esenzione dalle imposte sui redditi, dall’IRAP, dall’IMU e dall’esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Tali misure, tuttavia, se pure utili non sono sufficienti per un rilancio sociale ed economico di un territorio vasto qual è quello delle quattro regioni colpite dal sisma.

In tale territorio, oltre alle ZFU, va prevista anche l’istituzione di zone economiche speciali (ZES) nelle quali, oltre alle imprese già esistenti, si possono insediare nuove imprese grazie ai benefici che tali strumenti offrono. Una ZES, come noto, è una zona all’interno di una nazione in cui sono adottate specifiche leggi finanziarie ed economiche costruite con l’obiettivo di attrarre investitori zonali nazionali e stranieri che possono essere interessati a fare affari in una zona dove ricevono trattamenti vantaggiosi in termini fiscali, economici e finanziari. All’interno delle ZES, le tasse vengono ridotte e possono essere azzerate completamente e le imprese pagano tariffe più basse.

L’idea alla base di una zona economica speciale, o comunque di una zona franca per lo sviluppo sociale e la rigenerazione, è che questo strumento può stimolare una rapida partenza economica nelle zone del cratere completamente immobilizzate, sotto il profilo della circolazione della ricchezza, dal fenomeno sisma. Con nuovi investimenti, tali zone, possono svilupparsi molto rapidamente, attirando poi lavoratori provenienti da tutta l’area di riferimento. Ogni zona del cratere è un’area depressa, ma con forti potenzialità; quindi è opportuno che lo Stato nell’ambito della doverosità propria del superamento degli ostacoli di cui all’art. 3 comma 2 della Carta Costituzionale, si faccia carico di rimuovere quelle barriere che impediscono a questi territori di ripartire immediatamente. Recentemente la stessa Grecia ha manifestato il suo interessamento verso l’istituzione del ZES come strumento eccezionale per lo sviluppo di aree depresse, ma con forti potenzialità.

In Italia esistono le condizioni ideali per l’istituzione di una ZES poiché alle zone del cratere va assegnato l’obiettivo di attrarre investitori, anche stranieri, interessati ad operare in un ambito territoriale nel quale possono fruire di incentivi per la realizzazione degli investimenti iniziali, di agevolazioni o esenzioni fiscali, di deroghe alla regolamentazione relativa ai contratti di lavoro, della disponibilità di immobili e terreni a canoni di locazione ridotti e utenze a tariffe agevolate.

La creazione di una “Zona per lo sviluppo e la rigenerazione” può ritenersi giustificata anche perché mutuata da altre esperienze (come quella polacca) che hanno creato zone su basi non esclusivamente economiche ma anche tecnologiche e culturali.

L’obiettivo è quello di accelerare lo sviluppo economico del territorio soprattutto attraverso l’insediamento di specifici comparti di attività economica, l’adozione di nuove soluzioni tecnologiche, il miglioramento della competitività e la creazione di nuovi posti di lavoro. Il livello delle detrazioni previste varia dal 30% al 50% del valore dell’investimento.

Il sistema di agevolazioni fiscali dovrebbe riguardare l’offerta di terreni per gli investimenti nell’area, ben servita a livello di infrastrutture stradali, l’offerta di immobili industriali/commerciali, un mercato del lavoro competitivo con manodopera qualificata e una burocrazia semplificata. Tutto ciò consentirebbe la creazione di un’area appenninica con forte vocazione allo sviluppo grazie al superamento delle barriere che la conformazione del territorio impone.

L’area, anche in considerazione dei centri di accademia e di cultura presenti, potrebbe diventare un centro amministrativo, economico, scientifico e culturale. In considerazione dell’economia esistente, prevalentemente artigianale e di commercio al dettaglio, ad oggi assolutamente impedita nella circolazione di ricchezza a causa del sisma, la zona conoscerebbe un nuovo sviluppo, legato a nuovi centri economici e realtà aziendali: si pensi alla trasformazione alimentare (produzione di prodotti a base di carne, prodotti di frutta e verdura, la produzione di spirti, la produzione di alimentari surgelati, lavorazione dei cereali), ai servizi informatici, alla produzione dei materiali da costruzione, alla produzione e scambio di servizi e soprattutto all’implementazione della cultura scolastica ed accademia di eccellenza. Ciò per affermare che il sistema di agevolazioni potrebbe consentire ad investitori anche stranieri la creazione di sedi delocalizzate della propria impresa oltre alla creazione di nuove strutture (ricettive e no di pubblico spettacolo ecc) che, ruotando intorno al mondo delle università e degli istituti scolastici di eccellenza nei servizi (con strutture, mense strutture ludiche e di svago ecc…). Sono punti forti che giustificherebbero investimenti nell’ampio territorio del cratere. Tra l’altro le zone del cratere sono i ottimo posizionamento geografico, dato che si pongono come punto centrale quindi di contatto e collegamento per tutta l’Italia centrale, risultando ben servite a livello stradale ed aeroportuale.

La realizzazione di tale zona appare dunque la ricetta ideale per rilanciare investimenti nel centro Italia, catalizzando anche l’interesse di grandi gruppi internazionali con la creazione, dunque, di occupazione e di sviluppo economico stabile. Tali benefici sono attesi in misura nettamente superiore alle perdite che l’erario sostiene per implementare il sistema di incentivazione dal momento che si tratta di entrate fiscali al momento inesistenti. In altre parole, se si considerano soltanto i benefici e gli oneri marginali che derivano dalla creazione di una tale zona, il saldo rimane di gran lunga positivo. Pertanto, il Governo nazionale ha senz’altro l’interesse a perseguire questo tipo di soluzioni per lo sviluppo, lavorando strenuamente per la condivisione con i partners europei per superare le eventuali obiezioni in merito al ripsetto della normativa comunitaria sugli aiuti di stato.

La creazione di una ZES, infatti, deve, conformarsi con le regole UE in materia di aiuti di Stato (artt. 107 – 109 TFUE), posto che le misure sono intrinsecamente selettive sotto il profilo geografico. Generalmente qualificate aiuti, gli esempi esistenti sono approvati dalla Commissione UE in ragione del sottosviluppo delle zone beneficiate e, dunque, approvate dalla Commissione in ragione della deroga dello sviluppo regionale (presupposto normativo art. 107, par. 3) TFUE.

Tuttavia, una ZES per l’area del cratere sismico potrebbe fondarsi, in alternativa o in aggiunta alla deroga per lo sviluppo regionale, sulla base dell’art. 107, par. 2, lett. B) TFUE, che stabilisce la compatibilità “de iure” degli aiuti volti proprio a rimediare ai danni arrecati dalle calamità naturali.

La prassi della Commissione UE in materia di aiuti di Stato fiscali postula, al fine di incrementare le possibilità di accoglimento della proposta, che la stessa possegga alcune caratteristiche strutturali tra le quali un orizzonte temporale definito ed individuato a priori, un tetto quantitativo e la esclusione dai benefici delle attività meramente finanziarie e speculative.

Proposta Di Legge

 

Titolo I

Zona franca urbana

Art. 1

  1. Nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con i limiti di cui all’art. 1, comma 1 del medesimo decreto-legge, è istituita la zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006,   n.   296.

Art. 2

  1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui all’art. 4 della presente legge le imprese con sede legale, e almeno una sede operativa se diversa da quella legale o la stabile organizzazione in ipotesi di impresa UE, all’interno della zona franca di cui al comma 1 con le seguenti caratteristiche:
  2. a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005;
  3. b) svolgere la propria attività all’interno della zona franca;
  4. c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali, per tali intendendosi, agli effetti del presente articolo, anche gli accordi di cui agli articoli 182-bis e 182-septies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché le procedure di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3;
  5. d) costituzione e possesso dei requisiti sub a), b) e c) alla data del 31 dicembre se già localizzate, o entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge se costituite o localizzate successivamente al 31 dicembre 2016.
  6. Il rispetto delle requisiti di cui al comma precedente è attestato dal rappresentante legale o dal procuratore dell’impresa mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 3

  1. Gli aiuti di   Stato   corrispondenti   all’ammontare   delle agevolazioni di cui al presente Titolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti   “de minimis”, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo.
  2. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente titolo, i soggetti individuati ai sensi dell’articolo 2 devono rispettare i limiti e le procedure previsti   dai   regolamenti dell’Unione europea di cui al comma precedente.

Art. 4

  1. I soggetti di cui all’articolo 2 possono beneficiare delle seguenti agevolazioni:
  2. a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell’importo di 100.000 euro;
  3. b) esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo   svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
  4. c) esenzione dalle imposte municipali proprie relative agli immobili siti nella zona franca utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 2 per l’esercizio dell’attività di impresa ivi svolta.
  5. Le esenzioni di cui al comma precedente sono concesse esclusivamente per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due successivi nel rispetto dei limiti di cui ai Regolamenti dell’Unione europea n. 1407 e 1408 del 2013.

 

Art. 5

  1. All’onere derivante dall’attuazione del presente Titolo si provvede, nel limite di euro 20 milioni di euro, con i fondi di cui all’art. 52 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 e successive modificazioni mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti ivi previsti.
  2. L’autorizzazione di spesa di cui al presente articolo costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie. Il Ministro dell’Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6

  1. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le priorità e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente Titolo.

Art. 7

  1. Il Governo a concordare con la Commissione Europea un’esenzione temporanea dall’imposta sul valore aggiunto con rimborso delle imposte versate nello stadio precedente per le operazioni indicate nell’allegato alla decisione del Consiglio del 3 novembre 1981 che ha autorizzato la Repubblica italiana a derogare provvisoriamente al regime d’imposta sul valore aggiunto nel quadro degli aiuti a favore delle vittime dei terremoti nell’Italia Meridionale.

 

Titolo II

Zona economia speciale

Art. 8

  1. Il presente Titolo II stabilisce le procedure, le condizioni e le modalità per la realizzazione di una Zona Economica Speciale (ZES) nei territori dell’Italia centrale colpiti dalla crisi sismica iniziata a far data dal il 24 agosto 2016 e proseguita il 26 e 30 ottobre 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con i limiti di cui all’art. 1, comma 1 del medesimo decreto-legge.

 

Art. 9

  1. Beneficiano del particolare regime fiscale, finanziario, creditizio, amministrativo le imprese insediate nel territorio della ZES e che vi si insedieranno entro il 31 dicembre 2018 che svolgono all’interno del territorio della ZES attività di natura industriale, artigianale, commerciale, agricola, nonché di servizi in genere compresi quelli offerti da professionisti.
  2. Il presente regime non si applica alle attività meramente finanziarie e speculative, in cui sia evidente che l’apertura di una sede o una filiale nel territorio della ZES ha lo scopo prevalente di allocare nella zona agevolata asset immateriali già esistenti per beneficiare del regime senza produrre un ritorno economico diretto alla rigenerazione del territorio.

 

Art. 10

  1. Le imprese che svolgono la loro attività all’interno della ZES e quelle che la inizieranno tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 dicembre 2018 potranno usufruire, su domanda, delle seguenti agevolazioni:
  2. a) esenzione dalle imposte sui redditi (IRES) sino al periodo di imposta 2023;
  3. b) esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) sino al periodo di imposta 2023;
  4. c) esenzione sino al periodo di imposta 2023 dalle imposte municipali proprie per gli immobili situati all’interno della ZES utilizzati dalle imprese per svolgere la loro attività; l’esenzione è vincolata ad una relazione di un tecnico qualificato che attesti le caratteristiche di costruzione o di restauro secondo criteri antisismici degli edifici in questione.
  5. d) esenzione dalle imposte sui trasferimenti immobiliari di terreni e di fabbricati acquistati entro il 31 dicembre 2018 per lo svolgimento di attività economiche nella ZES;
  6. e) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle imprese sino all’anno di imposta 2023 anni di attività nella misura del 50% limitatamente ai contratti a tempo indeterminato.

 

Art. 11

  1. Sono esenti dall’IVA per il periodo di vigenza della presente legge i contratti di acquisto di beni da parte di soggetti che operano nella ZES nonché i contratti, aventi ad oggetto beni o servizi, conclusi da soggetti aventi sede nella ZES all’interno della medesima zona.

 

Art. 12

Le imprese possono godere dei benefici di cui agli articoli precedenti alle seguenti condizioni:

  1. a) mantenere la propria attività all’interno della ZES sino al 31 dicembre 2033, pena la revoca dei benefici goduti con obbligo di restituzione;
  2. b) almeno il 60% del personale deve essere residente nella ZES; a tal fine si considera residente chi trasferisce la residenza nella ZES entro 12 mesi dal momento dell’assunzione.

 

Art. 13

Il Governo è delegato a richiedere l’autorizzazione alla Commissione europea per la istituzione della ZES.