mercoledì 20 Luglio 2016

Modifiche alla Legge elettorale


PROPOSTA DI LEGGE
d’iniziativa dei deputati
LOCATELLI, PASTORELLI, LO MONTE
Modifiche alla legge 6 maggio 2015, n. 52, e delega al Governo per la definizione delle modalità di svolgimento delle prime elezioni della Camera dei deputati successive al 1° luglio 2016
Presentata il 20 luglio 2016

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Onorevoli Colleghi! — La legge elettorale per la Camera dei deputati n. 52 del 2015, entrata in vigore il 1° luglio 2016, adotta un sistema che prevede l’attribuzione di un premio di maggioranza, al primo turno, alla sola lista che ottiene il 40 per cento dei consensi. Nel caso in cui nessuna lista raggiunga tale soglia, è previsto – ai fini dell’attribuzione del premio – un secondo turno di ballottaggio al quale possono accedere le due liste che hanno realizzato il miglior risultato elettorale al primo turno.
La soluzione adottata dal legislatore mira a bilanciare le esigenze della governabilità con il principio della rappresentanza, anche in coerenza con quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 1 del 2014. Certamente il sistema elettorale configurato è anche diretto a una semplificazione del quadro politico, funzionale alle istanze di una democrazia decidente.
Nondimeno, occorre riconoscere che ogni legge elettorale si inserisce in un contesto storico e politico, che assume caratteristiche differenti da nazione a nazione. Conseguentemente, la soluzione normativa, se da una parte può legittimamente assecondare l’evoluzione del quadro politico, dall’altra non può imprimere una torsione maggioritaria tale da accelerare oltre misura il processo in atto, il quale – come tutte le trasformazioni della storia – ha bisogno di tempo.
I risultati elettorali, d’altra parte, dimostrano la propensione di buona parte dell’elettorato italiano a diversificare le proprie scelte e a orientarle verso molteplici formazioni politiche, anche di dimensioni più contenute.
Pur non contraddicendo la ratio e le finalità della legge n. 52 del 2015, si ritiene necessario introdurre una norma transitoria, valida solo per le prime elezioni della Camera dei deputati successive al 1° luglio 2016, che consenta alle forze politiche di potersi presentare, fin dal primo turno, in coalizione.
Ciò consentirebbe ai partiti di avere il tempo necessario per poter avviare processi di semplificazione e di ristrutturazione del sistema, capaci – nel medio periodo – di condurre a una semplificazione dello stesso.
La presente proposta di legge, dunque, mantenendo l’impianto a doppio turno, introduce, solo per le prime elezioni politiche successive al 1° luglio 2016, la possibilità di formare coalizioni di liste fin dal primo turno. Inoltre, stabilisce l’assegnazione del premio di maggioranza non più in favore esclusivamente della singola lista, bensì in favore della lista o della coalizione di liste che abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti al primo turno o, in mancanza, a quella che prevalga al ballottaggio tra le due liste o coalizioni di liste che abbiano ottenuto, al primo turno, il maggior numero di suffragi.
Infine, è prevista una delega al Governo per la definizione delle modalità di svolgimento delle prime elezioni successive al 1° luglio 2016, secondo i criteri indicati.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all’articolo 1 della legge n. 52 del 2015).
      1. All’articolo 1, comma 1, della legge 6 maggio 2015, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera e) è inserita la seguente:

«e-bis) per le prime elezioni della Camera dei deputati successive al 1° luglio 2016 accedono alla ripartizione dei seggi le coalizioni di liste che ottengono, su base nazionale, almeno il 10 per cento dei voti validi e che contengono almeno una lista che ottiene, su base nazionale, almeno il 3 per cento dei voti validi nonché le liste non collegate che ottengono, su base nazionale, almeno il 3 per cento dei voti validi, salvo quanto stabilito ai sensi della lettera a)»;

b) dopo la lettera f) è inserita la seguente:

f-bis) per le prime elezioni della Camera dei deputati successive al 1° luglio 2016, sono attribuiti comunque 340 seggi alla lista o alla coalizione di liste che ottiene, su base nazionale, almeno il 40 per cento dei voti validi o, in mancanza, a quella che prevale in un turno di ballottaggio tra le due liste o coalizioni di liste con il maggior numero di voti»;

c) dopo la lettera g) è inserita la seguente:

«g-bis) per le prime elezioni della Camera dei deputati successive al 1° luglio 2016, sono proclamati eletti, fino a concorrenza dei seggi che spettano a ciascuna lista o coalizione di liste in ogni circoscrizione, dapprima i capolista e le capolista nei collegi, quindi i candidati e le candidate che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze».

Art. 2.
(Delega al Governo per la definizione delle modalità di svolgimento delle prime elezioni successive al 1° luglio 2016).
      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per definire le modalità di svolgimento delle prime elezioni della Camera dei deputati successive al 1° luglio 2016, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) disciplinare le modalità di presentazione delle coalizioni di liste, con particolare riferimento alle dichiarazioni di collegamento;

b) predisporre il modello delle schede di votazione, adeguandolo alla previsione delle coalizioni di liste, al fine di garantire la corretta espressione del voto da parte degli elettori;

c) disciplinare i criteri per l’attribuzione dei seggi alle liste fra loro collegate in coalizione, con riferimento sia al primo turno elettorale sia all’eventuale ballottaggio.

2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed è successivamente trasmesso alle Camere per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro trenta giorni dall’assegnazione. Decorso il predetto termine, il decreto legislativo può essere comunque emanato anche in assenza dei pareri.