giovedì 12 Maggio 2016

Modifica della decadenza dai benefìci in caso di dichiarazioni non veritiere


 

PROPOSTA DI LEGGE
d’iniziativa dei deputati
MISIANI, GASPARINI, CARNEVALI, GIUSEPPE GUERINI, SANGA, BOMBASSEI, LOCATELLI, GREGORIO FONTANA, INVERNIZZI, BERNARDO, FRANCO BORDO, COZZOLINO, FERRARI, FITZGERALD NISSOLI, LIBRANDI, PASTORINO, RAMPELLI
Modifica all’articolo 75 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di decadenza dai benefìci in caso di dichiarazioni non veritiere
Presentata il 12 maggio 2016

Onorevoli Colleghi! — L’articolo 75 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, prevede che, nel caso di dichiarazioni non veritiere, l’interessato decada dal beneficio ottenuto con la dichiarazione non veritiera. Si tratta di un’applicazione del principio di responsabilità individuale, su cui si basano le dichiarazioni sostitutive disciplinate dallo stesso testo unico. Obiettivo della disposizione è, evidentemente, quello di evitare che con dichiarazioni non veritiere si ottengano benefìci a cui non si ha diritto (ferme restando ovviamente le ulteriori sanzioni previste per le dichiarazioni mendaci). La disposizione, quindi, vuole regolare l’ipotesi in cui, per ottenere un beneficio, è necessario un requisito, che può essere oggetto di dichiarazione sostitutiva in luogo della certificazione o dell’atto di notorietà: in altri termini, obiettivo della disposizione è fare sì che tramite le dichiarazioni sostitutive si ottengano solo i benefìci ai quali si ha effettivamente diritto.
Di conseguenza, la disposizione non dovrebbe essere applicata a ipotesi in cui oggetto della dichiarazione non veritiera sono fatti, stati o qualità personali irrilevanti ai fini dell’ottenimento del beneficio: in tali ipotesi potranno essere applicate le sanzioni per le dichiarazioni mendaci, ma non si dovrebbe decadere dal beneficio al quale si ha comunque diritto. La disposizione dovrebbe essere – e di regola è – già interpretata in questo senso.
Tuttavia, nella prassi di alcune amministrazioni e di alcuni organi di controllo si riscontra un’applicazione estensiva, in base alla quale la disposizione è applicata facendo venire meno benefìci rispetto ai quali le dichiarazioni, eventualmente (e spesso indebitamente) sottoscritte, sono del tutto irrilevanti. Le ipotesi più note, segnalate da recenti episodi assunti agli onori della cronaca, fanno riferimento a dichiarazioni sottoscritte, ai fini dell’assunzione o ad altri fini, da soggetti che, in buona fede, hanno dichiarato di non avere condanne penali, non essendo consapevoli del rilievo penale di precedenti decreti penali di condanna e in una situazione in cui l’assenza di condanne penali non era affatto richiesta ai fini dell’assunzione.
In queste ipotesi, a ben vedere, vi è spesso una doppia violazione da parte delle amministrazioni, a danno dei cittadini interessati: in primo luogo, perché si impone loro di redigere e di firmare dichiarazioni inutili, violando tra l’altro il principio di non aggravamento del procedimento amministrativo, sancito dall’articolo 1, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241; in secondo luogo, sulla base di queste dichiarazioni non dovute e di un’interpretazione indebitamente estensiva dell’articolo 75 del testo unico, li si priva di un beneficio al quale essi hanno diritto (avendo – nell’ipotesi prima menzionata – superato un concorso pubblico).
La proposta di legge mira a rendere più chiara la formulazione della disposizione in esame, chiarendo che i benefìci da cui si decade in caso di dichiarazione non veritiera sono solo quelli strettamente connessi alla dichiarazione stessa, cioè quelli per i quali è necessario che il fatto, stato o qualità dichiarato sia effettivamente sussistente. Si tratta, come si vede, dell’interpretazione già adesso corretta, ma la nuova formulazione dovrebbe escludere la citata e criticabile interpretazione estensiva.
La proposta di legge ha quindi natura sostanzialmente interpretativa, anche se l’articolo 1, comma 1, è formulato come novella al citato articolo 75. Il comma 2, poi, mira a rendere retroattiva la novella, estendendo la nuova disposizione anche alle dichiarazioni già rese, in modo da escludere che la criticata interpretazione estensiva sia applicata a chi abbia già conseguito i benefìci a cui ha diritto.

 

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
      1. Al comma 1 all’articolo 75 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ove gli stati, i fatti o le qualità personali oggetto della dichiarazione siano necessari per ottenere i benefìci stessi».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle dichiarazioni già rese alla data di entrata in vigore della presente legge.