martedì 4 Giugno 2013

Misure di protezione sociale e dei diritti sindacali ai lavoratori impiegati con contratti di collaborazione a progetto


PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa dei deputati

DI LELLO, DI GIOIA, LOCATELLI, PASTORELLI

Disposizioni per l’estensione delle misure di protezione sociale e dei diritti sindacali ai lavoratori impiegati con contratti di collaborazione a progetto

Presentata il 4 giugno 2013

 

Onorevoli Colleghi! La recessione mondiale, provocata dalla crisi della finanza globale, ha investito la nostra economia e il suo sistema produttivo con drammatiche conseguenze sociali, in primo luogo nei confronti dei ceti deboli, provocando un incremento della disoccupazione, specie giovanile.

In questo drammatico scenario si inserisce la diffusione del lavoro precarizzato, con contratti flessibili e atipici, cresciuto in termini esponenziali nel Mezzogiorno ma sviluppatosi anche al nord.

In particolare sono i cosiddetti «lavoratori atipici» o «parasubordinati», quelli con «contratto a progetto» di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, emersi a partire dalla riforma previdenziale del 1995 che ha reso obbligatoria la loro iscrizione a una gestione separata presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) oppure ad altre casse professionali, a risentire del negativo quadro sociale del nostro Paese.

Questa proposta di legge prevede l’inclusione dei lavoratori a progetto, titolari di partita dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) fino a un reddito di 25.000 euro, nelle tutele sociali garantite ai lavoratori subordinati.

In specie, l’assicurazione sociale per l’impiego (ASPI), istituita dalla legge n. 92 del 2012, con cui il legislatore ha inteso riorganizzare in una disciplina unica istituti che, pur avendo origine da uno stesso evento – la perdita del posto di lavoro – avevano trattamenti di sostegno al reddito differenti: indennità di disoccupazione, cassa integrazione guadagni straordinaria, indennità di mobilità, sia per l’ambito di applicazione che per la durata e per gli importi.

La proposta di legge prevede l’estensione delle tutele in materia di genitorialità ai lavoratori a progetto per consentire anche a essi di promuovere «una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro», nonché in materia di malattia e di assegni familiari.

La proposta di legge inoltre estende alcuni articoli della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante lo Statuto dei diritti dei lavoratori, ai lavoratori a progetto e in particolare quelli che trattano i diritti di informazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, delle informazioni relative alla tutela e alla sicurezza sul lavoro.

Le risorse per tali prestazioni saranno reperite dallo Stato anche attraverso risparmi di spesa in altri settori e concorreranno anche le imprese che accederanno agli ammortizzatori sociali, nella misura ridotta del 30 per cento per il primo anno. Il relativo fondo sarà alimentato con 250 milioni di euro per l’anno 2013, e con 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

 

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione di un fondo per il sostegno dei lavoratori precari).

  1. Allo scopo di estendere agli impiegati con contratti di collaborazione a progetto, di seguito denominati «lavoratori a progetto», di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, a prescindere dal limite dimensionale aziendale, le misure di protezione sociale e i diritti sindacali presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), è istituito un fondo per il sostegno del reddito, nei casi di licenziamento, di sospensione del lavoro e di scadenza del termine del contratto di lavoro.
  2. Ai lavoratori a progetto è riconosciuta una prestazione previdenziale connessa alla cessazione del rapporto di collaborazione, per recesso anticipato o per scadenza naturale, pari a quella prevista dall’articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Tale indennità è erogata per un periodo massimo di dodici mesi se il lavoratore non ha compiuto 55 anni di età e di diciotto mesi se ha già compiuto tale attività.
  3. La prestazione previdenziale di cui al comma 2 del presente articolo è sostituiva di quella prevista dal comma 51 dell’articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Art. 2.

(Risorse finanziarie).

  1. Al fondo di cui all’articolo 1 sono attribuiti 250 milioni di euro per l’anno 2013 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

 

  1. Al fine di potenziare l’attività ispettiva nel territorio e il contrasto di possibili usi distorsivi degli istituti di cui all’articolo 1, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1.

Art. 3.

(Estensione delle tutele sociali).

  1. Ai lavoratori a progetto sono riconosciute le stesse tutele sociali di genitorialità di cui ai commi 24 e 25 dell’articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, a valere per gli anni 2013-2015.
  2. Ai lavoratori a progetto è altresì garantita la tutela della malattia e dell’assegno al nucleo familiare, purché iscritti alla gestione separata istituita presso l’INPS, ai sensi dell’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con la sola esclusione di coloro che sono iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e dei pensionati.

Art. 4.

(Privilegi).

  1. All’articolo 2751-bis del codice civile è aggiunto, infine, il seguente numero:

«5-quater) i compensi dovuti ai prestatori di attività lavorative con carattere di continuità, non riconducibili alla tipologia del rapporto di lavoro subordinato».

Art. 5.

(Diritti sindacali, pari opportunità e sicurezza sul lavoro).

  1. Ai rapporti di collaborazione, di carattere non occasionale, coordinati con l’attività del committente, svolti senza vincolo di subordinazione, in modo personale e senza impiego di mezzi organizzati e a fronte di un corrispettivo, definiti contratti

a progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, si applicano le seguenti disposizioni:

  1. a) gli articoli 1, 5, 8, 14 e 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni;
  2. b) il codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
  3. c) le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
  4. Le eventuali ulteriori individuazione e definizione delle modalità di espletamento delle disposizioni di cui al comma 1 sono demandate ai contratti o accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.