mercoledì 10 Giugno 2015

Matrimoni omosex contratti all’estero


Atto Camera

 

Risoluzione in Assemblea 6-00138

presentato da

LOCATELLI Pia Elda

testo di

Mercoledì 10 giugno 2015, seduta n. 439

  La Camera,

premesso che:

i sindaci di alcuni comuni italiani, tra i quali Roma, Milano, Livorno, Bologna, Udine e Reggio Emilia, hanno disposto la trascrizione, nei registri dello stato civile, di atti di matrimonio, celebrati all’estero, fra persone dello stesso sesso;

il Ministro dell’interno, con propria circolare n. 40o/ba/-030/011/DAIT del 7 ottobre 2014, ha disposto che i prefetti invitino i sindaci che hanno proceduto a trascrivere matrimoni contratti all’estero fra persone dello stesso sesso a cancellarli e, in caso non vi procedano, ad attivarsi, anche in via sostitutiva, per la cancellazione, d’ufficio, delle trascrizioni «ai sensi del combinato disposto dell’articolo 21-nonies della legge 241 del 1990 e dell’articolo 54, commi 3 e 11, del decreto legislativo n. 267 del 2001»;

i sindaci di alcuni comuni hanno continuato a trascrivere matrimoni contratti all’estero tra persone dello stesso sesso, anche successivamente all’adozione della circolare ministeriale;

il prefetto di Udine, nominato un commissario ad acta, il giorno 29 aprile 2014, ha proceduto ad annotare nel registro dello stato civile di Udine, a margine della trascrizione di un matrimonio celebrato fra due donne in Sudafrica, la cancellazione da lui disposta d’ufficio;

investita della questione sull’individuazione dell’eventuale sussistenza di profili di responsabilità penale, in capo ai soggetti attori dell’intervento di cancellazione della trascrizione, la procura di Udine, con provvedimento di richiesta di archiviazione del 25 novembre 2014, nell’escludere la violazione di norme penali per mancanza dell’elemento soggettivo, quindi, per mancanza del solo dolo, nel merito ha, invece, esplicitamente, riconosciuto che il prefetto non ha e non aveva compiti sostanzialmente abrogativi né poteri di cancellazione che spettano ex lege all’autorità giudiziaria;

purtuttavia, nonostante anche la procura di Udine abbia riconosciuto che i prefetti, così come i sindaci stessi, non possono procedere alla cancellazione di atti trascritti, i prefetti di Udine, Bologna, Pordenone, Roma ed Empoli hanno proceduto ad annotare nei registri dello stato civile, a margine delle trascrizioni dei matrimoni omosessuali effettuate, l’annullamento d’ufficio;

il 9 gennaio 2015 il sottosegretario Ferri sulla vicenda con l’atto di sindacato ispettivo n. 2-00794 ha innanzitutto precisato come: «… la normativa vigente attribuisca inequivocabilmente la funzione di stato civile alla competenza dello Stato. È questo il punto: la normativa attuale prevede che le funzioni di stato civile vengano svolte dallo Stato, che esercita questa competenza in ambito territoriale attraverso il sindaco quale ufficiale di Governo, e quindi come organo di amministrazione indiretta dello Stato medesimo. In tale veste, il sindaco è tenuto, ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, «(…) ad uniformarsi alle istruzioni che vengono impartite dal Ministero dell’interno» nella sua qualità di organo avente la titolarità primaria della materia. Parimenti sintomatico dell’assenza di un’autonoma sfera di competenza del sindaco rispetto ai servizi di competenza statale è il comma successivo della medesima disposizione, a mente del quale «la vigilanza sugli uffici dello stato civile spetta al prefetto»;

con riferimento dunque al caso di specie il Governo ha ribadito che l’esercizio, da parte del prefetto del potere di annullamento sia una tipica manifestazione di una sovraordinazione gerarchica sostanziandosi in un rimedio di «ordine amministrativo». In tal senso, il Ministero fa riferimento all’autorevole giurisprudenza del Consiglio di Stato e precisamente alla sentenza n. 3076/2008 ove si afferma, per «analoghe fattispecie» il potere di annullamento disposto dai prefetti nei confronti di ordinanze sindacali di sicurezza urbana;

è opportuno precisare, alla luce delle affermazioni fatte dal Governo nella risposta all’atto di sindacato ispettivo di cui sopra, che l’analogia nel caso di specie non risulta corretta dal momento che il riferimento dell’esecutivo è a ordinanze di natura provvedimentale, mentre le trascrizioni sono atti dichiarativi per cui ai sensi dell’articolo 95, comma 1, del Regolamento dello stato civile si afferma: «deve proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l’Ufficio dello Stato civile presso il quale è registrato l’atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l’adempimento»;

a ulteriore conferma della illegittimità dell’ordine del Ministro ai prefetti si è pronunciato il TAR del Lazio che, con sentenza 9 marzo 2015, n. 3907, ha accertato l’illegittimità del potere amministrativo di disporre la cancellazione delle trascrizioni dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all’estero;

ciò nonostante, a distanza di un mese dalla pronuncia che ha annullato sia il provvedimento di cancellazione del prefetto di Roma sia la circolare del Ministro Alfano nella parte in cui attribuiva ai prefetti un potere di intervento diretto sui registri dello stato civile, una nota ministeriale datata 2 aprile 2015 ha richiamato il prefetto di Reggio Emilia a «procedere senza indugio» a rivolgere al sindaco della città emiliana formale richiesta di cancellazione delle trascrizioni effettuate il 25 di marzo, di due matrimoni esteri, entrambi di due coppie di donne;

in data 7 aprile il prefetto, con decreto n. 0003437/Area II affidava al dirigente dell’area II l’incarico di effettuare una verifica straordinaria ispettiva presso gli uffici dello stato civile del comune di Reggio Emilia finalizzata all’accertamento dell’avvenuta trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni celebrati all’estero da persone dello stesso sesso;

in data 9 aprile, con prefettizia n. 3437/Area II, «il Sindaco di Reggio Emilia è stato diffidato a procedere senza indugio alla cancellazione delle suindicate trascrizioni illegittimamente effettuate entro il termine di giorni 5 (cinque) dalla notifica della predetta diffida, avvenuta il 10 aprile u.s.»;

alla scadenza di detto termine senza che da parte del sindaco di Reggio Emilia fosse pervenuta comunicazione circa l’adempimento della diffida, il prefetto in data 21 aprile 2015 disponeva con proprio atto l’annullamento delle trascrizioni nei registri dello stato civile del comune di Reggio Emilia dei predetti matrimoni celebrati all’estero da persone dello stesso sesso, ordinando al sindaco di provvedere alle operazioni materiali conseguenti all’annullamento;

alla luce delle considerazioni sopra esposte e sottolineata la gravità delle azioni illegittimamente messe in atto anche in contrasto con quanto pronunciato in materia dal TAR del Lazio, si ritiene che i prefetti, su ordine illegittimo del Ministro dell’interno, stiano esercitando una funzione che è riservata chiaramente ed esclusivamente alla magistratura,

impegna il Governo

ad assumere, con la massima sollecitudine, le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a far cessare la situazione di sostanziale illegittimità – come confermata in premessa – che si è venuta a creare a seguito dell’adozione da parte del Ministro dell’interno della circolare n. 40o/ba-030/011/DAIT del 7 ottobre 2014 e della nota ministeriale del 2 aprile 2015 e a disporre che i prefetti cessino immediatamente dal procedere alle cancellazioni d’ufficio delle trascrizioni dei matrimoni contratti all’estero tra persone dello stesso sesso, ristabilendo così il rispetto delle prerogative costituzionalmente riservate alla magistratura.

(6-00138) «Locatelli, Di Lello, Di Gioia, Fava, Pastorelli».