venerdì 9 Agosto 2013

Legge elettorale regione Lombardia


Atto Camera

 

Interrogazione a risposta scritta 4-01676

presentato da

LOCATELLI Pia Elda

testo di

Venerdì 9 agosto 2013, seduta n. 69

  LOCATELLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:

in seguito alle inchieste penali tuttora in itinere che hanno investito la regione Lombardia e coinvolto il presidente della Regione, componenti della giunta, della Presidenza del Consiglio, semplici consiglieri, per i quali vige la presunzione di non colpevolezza ma non l’astensione da un severo giudizio politico sui comportamenti di amministratori pubblici che non si sono attenuti al precetto costituzionale dell’articolo 54, si è giunti allo scioglimento anticipato del consiglio regionale ex articolo 126, comma 3 della Costituzione, con deliberazione dell’ufficio di presidenza del consiglio della regione Lombardia n. 299 del 31 ottobre 2012 recante «Presa d’atto delle dimissioni personali e contestuali rassegnate da 74 Consiglieri regionali della Lombardia»;

nelle more dell’emissione del decreto del Prefetto di Milano del 27 dicembre 2012 protocollo n. 47449/2012 di convocazione dei comizi elettorali la maggioranza del consiglio regionale riteneva di tutelarsi in vista delle prossime elezioni e a tal fine adottava una nuova legge elettorale regionale e precisamente la legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17, che contiene norme di favore per i consiglieri uscenti, prevalentemente appartenenti alla maggioranza, consentendo l’esenzione dalla raccolta delle firme di presentazione, prescritte dall’articolo 9, comma 2, della legge n. 108 del 1968, financo nella misura ridotta prevista dall’articolo 1, comma 17, della legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17, non solo per liste espressione di forze politiche corrispondenti ai gruppi consiliari con almeno 3 consiglieri costituiti all’inizio della legislatura, ma anche a quelli costituiti dopo l’approvazione della legge regionale n. 17 del 2012, e al verificarsi delle cause di scioglimento del consiglio regionale, addirittura alcuni costituiti lo stesso giorno del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio;

la nuova legge elettorale ha previsto due premi di maggioranza rispettivamente pari al 60 per cento e al 55 per cento dei seggi, entrambi legati non ai voti conseguiti dalle liste collegate al candidato presidente della regione bensì ai voti del candidato presidente primo classificato, prevedendo peraltro il voto disgiunto: un meccanismo del quale non è stata data informazione alcuna almeno per rendere consci gli elettori che non hanno votato alcuna lista ovvero liste collegate ad altri candidati, che il loro voto non serviva soltanto ad eleggere il Presidente della regione, ma anche a far assegnare seggi alle liste che non avevano votato o voluto votare, fenomeno particolarmente rilevante nella circoscrizione di Sondrio, con un candidato già leghista ma appartenente a lista collegata al candidato Ambrosoli, alternativo a Maroni che presentavano voto disgiunto;

sulla base dei voti conseguiti dal candidato Maroni pari al 42,81 per cento sono stati assegnati 48 seggi alle liste collegate in luogo dei 37, cui avrebbero avuto diritto se calcolati proporzionalmente ai voti conseguiti dalle stesse, cui va aggiunto il seggio del presidente, non calcolato sulla base di un artifizio normativo, per cui alla coalizione vincente sono stati assegnati complessivamente 49 seggi su 80, quindi una percentuale superiore al 60 per cento degli 80 seggi di cui è composto il consiglio regionale;

il verbale di proclamazione degli eletti della commissione centrale regionale costituita presso la corte di appello di Milano è stato impugnato ex articolo 130 cod. proc. amm. dai cittadini elettori avvocato Felice Besostri, Andrea Giovanni Distefano, Piero Basso, Patrizia Virdis, Francesco Somaini, Giuseppina Cristadoro, avvocato Emilio Zecca, Raffaele Antonio Vilonna, avvocato Claudio Tani, avvocato Aldo Bozzi, Luciano Lunghi, Giancarlo Aosani e Roberto Biscardini, che è giusto ricordare nominativamente per lo spirito civico dimostrato ed anche perché tra di essi ci sono alcuni che hanno ottenuto che la prima sezione della Corte di Cassazione con Ordinanza n. 12060 del 21 marzo-17 maggio 2013 rimettesse finalmente alla Corte Costituzionale alcune delle modifiche ai TT.UU. per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica della legge n. 270 del 2005 e precisamente l’assegnazione di un premio di maggioranza nazionale per la Camera dei deputati e regionale per il Senato senza una soglia minima in voti e/o seggi e per le liste bloccate;

la questione, che secondo quanto risulta dall’interrogante, sarà trattata nell’udienza della Corte Costituzionale del 3 dicembre 2013, è rilevante anche per il ricorso contro l’applicazione della legge elettorale lombarda, che non ha previsto alcuna soglia in voti e/o seggi per le liste e/o per il candidato presidente per l’attribuzione del premio di maggioranza, come rilevato dalla Corte Costituzionale nelle sentenze nn. 15 e 16 del 2008 e 13 del 2012 nel caso che non si superi il 40 per cento dei voti, ossia la percentuale da applicare se il ricorso è accolto parzialmente, cioè con l’esclusione dal conteggio delle liste illegittimamente ammesse senza aver accolto le firme di presentazione in ciascuna delle circoscrizioni elettorali corrispondenti alle Province lombarde (infatti il presidente Maroni ha raccolto il 5,62 per cento in più del complesso delle liste a lui collegate);

l’operato della commissione centrale regionale non è stato censurato dai ricorrenti per vizi propri, ma per aver la stessa – che non ha, malgrado sia composta da magistrati, natura e/o funzioni giurisdizionali – applicato norme regionali che si ritengono incostituzionali, e ciò nonostante si sia costituita con l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, chiedendo la reiezione del ricorso, senza tuttavia prendere una posizione esplicita sulle censure di incostituzionalità delle norme elettorali lombarde;

secondo la sua tradizione l’Avvocatura dello Stato non si dovrebbe comportare come un qualsiasi difensore di fiducia di un privato, ma sempre nell’interesse dello Stato e nell’interesse pubblico, che in questo caso coincide con la tutela dei diritti costituzionali dei cittadini elettori;

il ricorso è pendente presso la sezione terza del TAR Lombardia, Milano, con il numero di ruolo generale n. 947 del 2013 e con la prossima udienza fissata al 6 ottobre 2013;

dovrebbe essere interesse del Governo, che i diritti e valori costituzionali siano rispettati e che, in caso di non manifesta infondatezza, si pronunci la Corte Costituzionale, tanto più se riguardano il diritto di voto, pietra angolare in una democrazia rappresentativa come la nostra nella quale la sovranità appartiene al popolo, la cui espressione si fonda sul corpo elettorale –:

se siano a conoscenza dei fatti di cui alla premessa;

se intendano chiedere una relazione sui fatti all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano e all’Avvocatura Generale dello Stato e con particolare riferimento alle censure di costituzionalità relative alla legge regionale n. 17 del 2012 anche in considerazione dell’articolo 15 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611;

se intendano conoscere quale posizione intenda assumere l’Avvocatura dello Stato con riferimento alla costituzionalità delle norme della legge regionale n. 17 del 2012. (4-01676)