lunedì 20 Maggio 2013

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani


PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa dei deputati

CHAOUKI, CARFAGNA, MARAZZITI, SCOTTO, POLLASTRINI, LATTUCA, BENI, ROBERTA AGOSTINI, ALBANELLA, AMENDOLA, ANTEZZA, ARLOTTI, ASCANI, BERLINGHIERI, BIFFONI, BINETTI, BLAZINA, BOCCUZZI, BONOMO, BRAGA, CAPONE, CARBONE, CARDINALE, CARRA, CARUSO, CASATI, CASELLATO, CIMBRO, COCCIA, COMINELLI, COSCIA, D’ATTORRE, DI LELLO, MARCO DI MAIO, D’INCECCO, FABBRI, FAMIGLIETTI, FAUTTILLI, CLAUDIO FAVA, FEDI, FONTANELLI, GOZI, GIUSEPPE GUERINI, GULLO, IACONO, INCERTI, IORI, LA MARCA, LACQUANITI, LOCATELLI, LODOLINI, MAESTRI, MAGORNO, MALPEZZI, MANFREDI, MARCON, MARTELLI, MARZANO, MATTIELLO, MOGHERINI, MONGIELLO, MONTRONI, MORANI, MORETTI, MURA, NISSOLI, OTTOBRE, PARRINI, PES, PETITTI, GIORGIO PICCOLO, PORTA, QUARTAPELLE PROCOPIO, RAMPI, RICHETTI, ROSSOMANDO, RUBINATO, SCALFAROTTO, TARTAGLIONE, TIDEI, TULLO, VALERIA VALENTE, VENITTELLI, VEZZALI

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani

Presentata il 20 maggio 2013

 

 

Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge è volta a dare finalmente attuazione alla risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 48/134, del 20 dicembre 1993, che impegna tutti gli Stati firmatari ad istituire organismi nazionali, autorevoli ed indipendenti, per la promozione e protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Come è noto, le risoluzioni dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite hanno natura di mera raccomandazione. Tuttavia, in occasione della presentazione della candidatura dell’Italia al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite per il triennio 2007/2010, il nostro Paese si impegnò formalmente ad istituire una Commissione nazionale indipendente per la promozione e protezione dei diritti dell’uomo, in conformità alla citata risoluzione n. 48/134, ad attuare lo statuto della Corte penale internazionale e a ratificare il protocollo facoltativo alla Convenzione contro la tortura.

Già nelle scorse legislature sono state presentate in materia diverse iniziative legislative sia al Senato della Repubblica che alla Camera dei deputati, il cui iter non è però mai arrivato a conclusione. In particolare va ricordato che nella scorsa legislatura il disegno di legge del senatore Marcenaro (atto Senato n. 1223), che prevedeva l’istituzione di una Commissione indipendente per la promozione e protezione dei diritti dell’uomo, diede luogo – insieme ad un disegno di legge governativo – ad un testo unificato che venne approvato dal Senato e esaminato dalla Commissione Affari costituzionali della Camera, senza però riuscire ancora una volta a concludere l’iter. Ci è parso opportuno ripartire in questa legislatura proprio dal testo unificato approvato dal Senato, così come modificato nel corso dell’esame in sede referente dalla I Commissione della Camera dei deputati.

Molto, troppo tempo è passato dall’impegno formale con cui l’Italia accompagnò la sua candidatura al Consiglio per i diritti umani ad attuare la risoluzione, considerando la sua esecuzione come un impegno improcrastinabile, anche alla luce del fatto che un numero significativo di Paesi dell’Unione europea (come Spagna, Grecia, Regno Unito, Irlanda, Germania e Francia) hanno già provveduto a istituire organi in attuazione della suddetta risoluzione. Va altresì ricordato che in Italia esistono organismi che si occupano della promozione dei diritti dell’uomo, come per esempio la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato della Repubblica (istituita per la prima volta con la mozione 1-00020 del 2 agosto 2001) o il Comitato interministeriale dei diritti umani, istituito con decreto del Ministro degli affari esteri 15 febbraio 1978, n. 519, allo scopo di assolvere gli obblighi assunti dall’Italia in esecuzione del patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottati e aperti alla firma a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966, e ratificati con la legge 25 ottobre 1977, n. 881, e, in generale, in esecuzione di accordi e patti internazionali di diritti umani. Tuttavia, nessuno di questi organismi, pur svolgendo un’importante attività nel campo dei diritti umani, ha tutti i requisiti richiesti dalla risoluzione n. 48/134.

Di qui la necessità urgente di un intervento legislativo che dia vita a un’istituzione autorevole, indipendente ed efficace, con funzioni di formazione e informazione, coordinamento, controllo e impulso legislativo nella complessa materia dei diritti umani, diritti che sono innanzitutto universali, indivisibili, interdipendenti; che coinvolgono ambiti sempre nuovi, dai diritti civili e politici a quelli economici e sociali, culturali e ambientali, con poteri, competenze e funzioni permanenti, così da dotare anche l’Italia di un’istituzione nazionale corrispondente al profilo tracciato dalla citata risoluzione ONU. Di qui anche la scelta di riproporre l’ultimo testo esaminato dalle Camere, ossia quello approvato dal Senato, come poi modificato dalla presente proposta di legge poi modificato dalla Commissione competente alla Camera.

Più specificamente, l’articolo 1, nell’affermare i princìpi generali che la ispirano, riconosce un ruolo specifico, in materia di tutela dei diritti umani, alle amministrazioni dello Stato e, in tema di rapporti internazionali, al Ministero degli affari esteri, presso il quale opera il Comitato interministeriale dei diritti umani.

L’articolo 2 concerne l’istituzione e la composizione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani. La Commissione, che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, è costituita da tre componenti: un presidente, nominato con determinazione congiunta dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, e due membri eletti da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati una sola volta; la carica non è compatibile con altri incarichi pubblici o presso enti privati.

L’articolo 3 elenca le competenze della Commissione, anche con riferimento alle principali convenzioni internazionali ratificate dall’Italia nel campo dei diritti umani; in prospettiva essa potrebbe sviluppare i suoi compiti anche in funzione di altri organismi che dovessero essere istituiti per l’attuazione di adempimenti internazionali. I compiti principali della Commissione riguardano quattro grandi aree di attività – sensibilizzazione, vigilanza, proposta e rapporti istituzionali – e tra essi si segnalano: promozione della cultura dei diritti umani; monitoraggio del rispetto dei diritti umani in Italia nonché attuazione delle convenzioni e degli accordi internazionali ratificati dall’Italia in materia; formulazione di pareri, raccomandazioni e proposte al Governo su tutte le questioni concernenti i diritti umani; collaborazione per lo scambio di esperienze e la migliore diffusione di buone prassi con gli organismi internazionali preposti alla tutela dei diritti umani; analisi delle segnalazioni in materia di violazioni o limitazioni di diritti umani, provenienti dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano, ai fini del successivo inoltro agli uffici competenti della pubblica amministrazione, qualora non sia già stata adita l’autorità giudiziaria; promozione degli opportuni contatti con le autorità, le istituzioni e gli organismi pubblici cui la legge attribuisce, a livello centrale o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti umani; promozione presso le singole pubbliche amministrazioni, presso le istituzioni scolastiche e le università di programmi di formazione, didattici e di ricerca in materia di tutela dei diritti umani. Per le questioni relative alle discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica la Commissione si avvale, con funzioni consultive, dell’Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica (UNAR) istituito con decreto legislativo n. 215 del 2003 in attuazione della direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000. Per lo svolgimento dei suoi compiti la Commissione può chiedere ad enti e amministrazioni pubbliche di fornire le informazioni rilevanti ai fini della tutela dei diritti umani e di consentire l’accesso a banche dati o archivi, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali. Qualora ne ricorra la necessità, la Commissione può inoltre disporre accessi, ispezioni e verifiche dei luoghi ove si sarebbe verificata la violazione, previa notifica all’amministrazione responsabile della struttura interessata. La disciplina dell’organizzazione interna nonché il funzionamento, l’ordinamento e il trattamento economico del personale vengono rimessi ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

L’articolo 4 sancisce l’obbligo della Commissione di presentare rapporto all’autorità giudiziaria competente ogniqualvolta venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato.

L’articolo 5 disciplina la struttura di supporto all’attività della Commissione prevedendo la creazione di un ufficio, composto al massimo da dieci unità, nell’ambito del quale è selezionato un direttore nominato dalla Commissione stessa.

L’articolo 6 stabilisce che per lo svolgimento delle proprie funzioni la Commissione acquisisce, senza oneri aggiuntivi, le valutazioni di una serie di soggetti e organismi, quali l’Associazione nazionale dei comuni italiani, l’Unione delle province d’Italia, la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative e sindacali, studiosi ed esperti.

L’articolo 7 riconosce la facoltà della Commissione di avvalersi, senza oneri finanziari, del contributo di università e centri di studio e di ricerca nonché di tutte quelle organizzazioni non governative, sociali o professionali che operano nel campo della promozione e della tutela dei diritti umani.

L’articolo 8 sancisce l’obbligo del segreto d’ufficio in capo ai componenti della Commissione e alle persone di cui la stessa si avvale.

L’articolo 9, al fine di assicurare un confronto costante e continuo col Parlamento, dispone la presentazione da parte della Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno, di una relazione annuale sull’attività svolta nell’anno precedente.

Gli articoli 10 e 11, infine, provvedono circa le spese di funzionamento della Commissione e la relativa copertura finanziaria.

 

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Princìpi generali).

  1. La presente legge detta disposizioni generali in materia di promozione e protezione dei diritti umani cui l’Italia si ispira secondo i princìpi contenuti nella Costituzione e nel diritto internazionale, umanitario, pattizio e consuetudinario.
  2. Al fine di assicurare l’attuazione dei princìpi di cui al comma 1, l’ordinamento riconosce un ruolo specifico in materia alle amministrazioni dello Stato e, in tema di rapporti internazionali, per le particolari funzioni ad esso attribuite dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al Ministero degli affari esteri, presso il quale opera il Comitato interministeriale dei diritti umani che assicura il raccordo tra le amministrazioni pubbliche, nonché tra queste, gli organismi internazionali e la Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani di cui all’articolo 2 della presente legge.

Art. 2.

(Istituzione e composizione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani).

  1. È istituita, ai sensi della risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 48/134 del 20 dicembre 1993, la Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani, di seguito denominata «Commissione», con lo scopo di promuovere e di tutelare i diritti fondamentali della persona, riconosciuti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali di cui l’Italia è parte.
  2. La Commissione opera con indipendenza di giudizio e di valutazione nonché in piena autonomia decisionale, gestionale

e finanziaria; a tal fine, il Presidente e i due componenti di cui al comma 3 del presente articolo non possono essere nominati o reclutati tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni.

  1. La Commissione è organo collegiale composto dal Presidente e da due componenti scelti, assicurando un’adeguata rappresentanza dei due sessi, tra persone altamente qualificate nel settore dei diritti umani, di riconosciuta indipendenza e idoneità alla funzione e che possiedano un’esperienza pluriennale anche in ambito internazionale nel campo della tutela e della promozione dei diritti umani.
  2. I due componenti sono eletti rispettivamente dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati a maggioranza dei due terzi dei loro componenti. Il Presidente della Commissione è nominato con determinazione adottata d’intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. La prima nomina del Presidente e dei due componenti della Commissione è effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Il Presidente e i due componenti durano in carica cinque anni e non possono essere confermati per più di una volta. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato sono attivate le procedure per la nomina dei nuovi componenti.
  4. I componenti della Commissione, per tutta la durata dell’incarico, non possono ricoprire cariche elettive o governative o altri uffici pubblici di qualsiasi natura, né ricoprire incarichi per conto di un’associazione o di un partito o movimento politico.
  5. Al Presidente della Commissione compete un’indennità di funzione determinata in misura non superiore a 200.000 euro annui.
  6. Agli altri due componenti compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al Presidente.
  7. I componenti della Commissione sono immediatamente sostituiti in caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico ovvero grave violazione dei doveri inerenti all’incarico affidato. La valutazione circa l’effettiva esistenza dell’incompatibilità sopravvenuta, dell’impedimento fisico o psichico nonché della grave violazione dei doveri inerenti all’incarico affidato compete ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che vi procedono d’intesa e senza ritardo. Alla nomina del sostituto si provvede con le stesse modalità adottate per la nomina del Presidente o del componente da sostituire. Il componente nominato come sostituto resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato del componente della Commissione sostituito.
  8. Restano salve le competenze di cui all’articolo 1, comma 2.

Art. 3.

(Competenze della Commissione).

  1. La Commissione ha il compito di:
  2. a) monitorare il rispetto dei diritti umani in Italia di cui all’articolo 1, comma 1;
  3. b) promuovere la cultura dei diritti umani di cui all’articolo 1, comma 1, e la diffusione della conoscenza dei princìpi e delle norme in materia, in particolare attraverso specifici percorsi informativi da realizzare nei vari ambiti pubblici, incluse le istituzioni scolastiche, nonché campagne pubbliche di informazione attraverso la stampa e gli altri mezzi di comunicazione;
  4. c) formulare, anche di propria iniziativa e sulla base degli elementi emersi dall’attività di monitoraggio di cui alla lettera a), pareri, raccomandazioni e proposte al Governo e al Parlamento su tutte le questioni concernenti il rispetto dei diritti umani di cui all’articolo 1, comma 1. La Commissione può, in particolare, raccomandare al Governo, nelle materie di propria competenza, l’adozione di iniziative legislative nonché di regolamenti e di atti amministrativi e sollecitare la firma o la ratifica delle convenzioni e degli accordi

internazionali in materia di diritti umani di cui all’articolo 1, comma 1;

  1. d) formulare raccomandazioni e pareri al Governo nel corso di negoziati multilaterali o bilaterali che possono incidere sul livello di tutela dei diritti umani di cui all’articolo 1, comma 1;
  2. e) contribuire a verificare l’effettiva attuazione delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani ratificati dall’Italia;
  3. f) collaborare per lo scambio di esperienze e per la migliore diffusione di buone pratiche con gli organismi internazionali preposti alla tutela dei diritti umani, in particolare con quelli delle Nazioni Unite, del Consiglio d’Europa, dell’Unione europea e dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), e con gli omologhi organismi istituiti da altri Stati nel settore della promozione e della protezione dei diritti umani di cui all’articolo 1, comma 1;
  4. g) valutare le segnalazioni in materia di violazioni o limitazioni dei diritti umani di cui all’articolo 1, comma 1, provenienti dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano, ai fini del successivo inoltro agli uffici competenti della pubblica amministrazione qualora non sia stata già adita l’autorità giudiziaria;
  5. h) promuovere gli opportuni contatti con le autorità, le istituzioni e gli organismi pubblici, quali i difensori civici e i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati, cui la legge attribuisce, a livello centrale o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti umani di cui all’articolo 1, comma 1;
  6. i) prestare collaborazione alle istituzioni scolastiche e alle università per la realizzazione di progetti didattici e di ricerca, concernenti le tematiche della tutela dei diritti umani di cui all’articolo 1, comma 1;
  7. l) promuovere, presso le singole pubbliche amministrazioni, l’inserimento della materia relativa alla tutela dei diritti umani

di cui all’articolo 1, comma 1, in tutti i programmi di formazione e di aggiornamento dedicati al rispettivo personale, con riguardo alle specificità dei diversi settori di competenza; ai fini della predisposizione di tali programmi, la Commissione può fornire assistenza e pareri alle amministrazioni.

  1. Per l’attuazione dei compiti di cui al comma 1, la Commissione si avvale, con funzioni consultive, con riferimento ai profili che attengono alla parità di trattamento e alle discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica, dell’Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica (UNAR), istituito con decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, in attuazione della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica.
  2. La Commissione può svolgere le proprie attività attraverso apposite sezioni dedicate a particolari materie o a specifici ambiti di competenza conferendo ad uno dei componenti l’incarico di coordinarne le attività.
  3. Le leggi di esecuzione di convenzioni internazionali possono demandare alla Commissione funzioni derivanti dai relativi impegni internazionali in materia di diritti umani.
  4. Per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, in particolare per quanto attiene alle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e g), del presente articolo, la Commissione può chiedere alle pubbliche amministrazioni, nonché a qualsiasi soggetto o ente pubblico, di fornire informazioni rilevanti ai fini della tutela dei diritti di cui all’articolo 1, comma 1, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Le amministrazioni interpellate devono rispondere entro quarantacinque giorni dalla richiesta.
  5. Per le finalità di cui al comma 1, lettere b) e g), del presente articolo, la

Commissione può chiedere a enti e amministrazioni pubbliche di accedere, previe intese, a banche di dati o ad archivi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. La presente disposizione non si applica ai dati e alle informazioni conservati nel Centro elaborazioni dati di cui all’articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, nonché nella banca dati nazionale del DNA di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85.

  1. La Commissione, qualora ne ricorra la necessità, anche ai fini del riscontro delle segnalazioni di cui al comma 1, lettera g), del presente articolo, può effettuare visite, accessi e verifiche nei luoghi ove si sarebbe verificata la violazione previa notifica all’amministrazione responsabile della struttura interessata. Per le medesime finalità, la Commissione può effettuare visite, accessi e verifiche presso le strutture indicate all’articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, all’articolo 20 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, e all’articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, previe intese con l’amministrazione responsabile, per esigenze organizzative e di sicurezza. Le amministrazioni pubbliche responsabili delle strutture oggetto di visite, accessi e verifiche e, ove necessario, altri organi dello Stato, collaborano con la Commissione nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e sentita la Commissione, sono adottate le norme concernenti il funzionamento, l’organizzazione interna, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, le funzioni del direttore dell’ufficio della Commissione, il personale di cui avvalersi entro il limite massimo di dieci unità, le procedure e le le modalità di reclutamento del personale dell’ufficio, ai sensi della normativa vigente, nonché il trattamento economico e giuridico del personale addetto sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri, nonché le funzioni del direttore dell’ufficio della Commissione e dell’ulteriore personale ad esso assegnato. Con il medesimo decreto sono altresì individuate le modalità per l’acquisizione delle valutazioni dei soggetti e degli organismi di cui all’articolo 6.
  3. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.
  4. Con apposita delibera adottata dalla Commissione nella prima seduta sono definite, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 8, le procedure di formazione e di adozione degli atti nonché l’articolazione della struttura. La delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 4.

(Obbligo di rapporto).

  1. La Commissione ha l’obbligo di presentare rapporto all’autorità giudiziaria competente ogni qualvolta venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato.

Art. 5.

(Ufficio della Commissione).

  1. La Commissione si avvale, per l’espletamento delle proprie funzioni, di un proprio ufficio appositamente istituito, la cui composizione è fissata nel numero massimo di dieci unità, di cui sette funzionari esperti e tre fra amministrativi e

tecnici. Il numero di dipendenti del comparto Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche in posizione di comando obbligatorio ai sensi dell’articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, non potrà superare la metà dei componenti di tale ufficio. Il servizio presso l’ufficio della Commissione è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. All’atto del collocamento fuori ruolo e per la durata del medesimo vengono resi indisponibili presso l’amministrazione di provenienza i posti in dotazione organica lasciati vacanti.

  1. Nell’ambito dell’ufficio è selezionato un direttore nominato dalla Commissione su proposta del Presidente, per un periodo corrispondente alla durata in carica della Commissione. Il compenso del direttore non può comunque essere superiore alla metà dell’indennità di funzione spettante al Presidente della Commissione, ai sensi dell’articolo 2, comma 7.
  2. All’ufficio della Commissione, al fine di garantire la responsabilità e l’autonomia, si applicano i princìpi riguardanti l’individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché i princìpi di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
  3. Il direttore e il personale in servizio presso l’ufficio della Commissione rispondono esclusivamente alla Commissione.

Art. 6.

(Acquisizione delle valutazioni di altri soggetti e organismi).

  1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni la Commissione acquisisce le valutazioni, anche attraverso consultazioni periodiche e secondo le modalità indicate nel decreto di cui all’articolo 3, comma 8,

dei rappresentanti dell’Associazione nazionale dei comuni italiani, dell’Unione delle province d’Italia, della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle organizzazioni non governative, delle organizzazioni sindacali, dei garanti regionali dei diritti dei detenuti, comunque denominati, nonché di studiosi ed esperti dei diritti umani.

  1. Dall’attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 7.

(Collaborazione di università, centri di studio e di ricerca, organizzazioni e associazioni).

  1. La Commissione può avvalersi della collaborazione di osservatori nazionali e di altri organismi istituiti per legge ed operanti in ambiti rilevanti per la promozione e la protezione dei diritti umani.
  2. La Commissione può avvalersi della collaborazione di università e di centri di studio e di ricerca, nonché di organizzazioni non governative, di organizzazioni sociali e professionali e di associazioni che operano, con riconosciuta e comprovata competenza e professionalità, nel campo della promozione e della protezione dei diritti umani di cui all’articolo 1, comma 1.
  3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 8.

(Segreto d’ufficio).

  1. I componenti della Commissione e i soggetti di cui la Commissione si avvale per espletare il proprio mandato sono tenuti al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni, ai sensi dell’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 9.

(Relazione annuale della Commissione e informazione).

  1. La Commissione presenta al Parlamento, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione approvata all’unanimità sull’attività svolta e sulla situazione dei diritti umani, relativa all’anno precedente, con le proposte utili a migliorare il sistema della promozione e protezione dei diritti umani sul territorio nazionale.
  2. La relazione annuale è inviata al Presidente del Consiglio dei ministri ed a tutti i Ministri interessati.
  3. La Commissione promuove la pubblicazione di un bollettino nel quale sono riportati gli atti, i documenti e le attività più significativi di cui si ritiene opportuna la pubblicità. Il bollettino può essere pubblicato anche attraverso strumenti telematici.

Art. 10.

(Spese).

  1. Le spese di funzionamento della Commissione e dell’ufficio della Commissione sono a carico del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato, e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

Art. 11.

(Copertura finanziaria).

  1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a euro 1.109.916 a decorrere dall’anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2013, allo scopo

parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

  1. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.