giovedì 9 Aprile 2015

Incentivi all’utilizzo di veicoli a trazione elettrica per il trasporto pubblico e alla realizzazione di reti infrastrutturali di ricarica


PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa dei deputati

PASTORELLI, DI LELLO, LOCATELLI, FAVA, TACCONI, FURNARI, RUSSO, LABRIOLA, NESI, CAPOZZOLO, ATTAGUILE, RIZZETTO, ZARDINI, GIOVANNA SANNA, BRUNO, CATANIA, COPPOLA, FITZGERALD NISSOLI, GIUSEPPE GUERINI, IACONO, MAGORNO, MELILLA, MOLEA, PIAZZONI, ROMANINI, SBERNA, SEGONI, VALERIA VALENTE, ZACCAGNINI, ZANIN

Incentivi all’utilizzo di veicoli a trazione elettrica per il trasporto pubblico e alla realizzazione di reti infrastrutturali di ricarica

Presentata il 9 aprile 2015

 

Onorevoli Colleghi! La riduzione dell’inquinamento nelle grandi metropoli è ormai un’esigenza improcrastinabile. Secondo i più autorevoli media nazionali, l’inquinamento dovuto agli scarichi delle automobili provoca 5.000 morti ogni anno nel nostro Paese. Se a questo aggiungiamo le malattie respiratorie, sempre dovute a tale causa, e i costi che la comunità deve sostenere per curarle, è facile capire come la questione debba essere affrontata in maniera incisiva e in tempi rapidi.

L’esigenza di abbassare le emissioni di agenti inquinanti soprattutto nelle grandi metropoli, unita a quella di sostenere la cosiddetta green economy in un periodo di grave crisi economica come quello che stiamo vivendo, ci impone di incentivare e incoraggiare la diffusione di mezzi di trasporto ad emissioni zero, specie nel settore del trasporto pubblico leggero.

Si tratta, invero, di esigenze pressanti per un Paese che ha molta strada da percorrere davanti a sé in materia di tutela dell’ambiente e di sviluppo sostenibile. Questa è una sfida che anche altri Paesi europei stanno fronteggiando con successo e l’Italia non può certo permettersi di restare indietro.

È, dunque, indispensabile creare infrastrutture e reti di rifornimento adeguate affinché tale tipo di veicolo abbia adeguata diffusione: procedere alla realizzazione di una rete di rifornimento costituita da impianti di ricarica veloce e fare in modo che i sistemi di ricarica siano standardizzati così come è avvenuto per i telefoni cellulari è l’unico modo per portare il nostro Paese al livello di molti altri in Europa e nel mondo.

Solo così facendo, infatti, si potrà raggiungere il duplice scopo di abbassare significativamente l’inquinamento nelle grandi città e nel contempo iniziare a diffondere l’automobile elettrica in Italia, iniziando appunto dal trasporto pubblico leggero, ovvero i taxi, che percorrono in media 150-200 chilometri al giorno e sono circa 40.000. La realizzazione di una rete di rifornimento, unita al risparmio relativo ai costi di ricarica rispetto agli idrocarburi e di gestione saranno in un breve futuro un sicuro incoraggiamento all’utilizzo di auto a zero emissioni anche per i privati.

A tutt’oggi, manca una normativa che incentivi l’acquisto di veicoli adibiti al trasporto pubblico leggero così come lo sviluppo di reti e impianti che consentano ai veicoli stessi di approvvigionarsi di energia mediante qualsiasi tecnologia, comprese la sostituzione delle batterie e tecnologie equivalenti.

La presente proposta di legge si prefigge, quindi, di colmare questa lacuna mettendo in campo strumenti, quali incentivi e agevolazioni fiscali, utili alla predisposizione di queste nuove reti infrastrutturali. Si precisa, infine, che il provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, né per quello degli enti locali.

 

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto obiettivi e definizione).

  1. Le disposizioni della presente legge sono volte a promuovere e a facilitare lo sviluppo delle attività economiche nel settore dei servizi di mobilità elettrica veicolare pubblica nella loro fase iniziale, avuto riguardo agli effetti di tutela ambientale da ciò derivanti a livello regionale, nazionale e di Unione europea, ai sensi della sezione 7 del capo III del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
  2. Ai fini della presente legge sono definiti reti infrastrutturali di ricarica a servizio dei veicoli elettrici adibiti al trasporto pubblico i prodotti, le reti e gli impianti che consentono ai veicoli stessi di riapprovvigionarsi di energia mediante qualsiasi tecnologia, comprese la sostituzione delle batterie e tecnologie equivalenti.

Art. 2.

(Normalizzazione).

  1. Per la realizzazione e l’installazione di reti infrastrutturali di ricarica a servizio dei veicoli elettrici adibiti al trasporto pubblico si applica, in quanto compatibile, l’articolo 17-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Art. 3.

(Agevolazioni tributarie e incentivi).

  1. All’articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«i-bis) indipendentemente dal loro utilizzo esclusivo nell’esercizio d’impresa, è sempre ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione degli autoveicoli alimentati ad energia elettrica con reti infrastrutturali di ricarica, nonché degli apparecchi e delle altre infrastrutture di qualunque tipo destinati alla ricarica stessa, nelle seguenti misure:

1) per l’anno 2015, per il 100 per cento;

2) per l’anno 2016, per il 90 per cento;

3) per l’anno 2017, per l’80 per cento;

4) per l’anno 2018, per il 70 per cento;

5) per l’anno 2019, per il 60 per cento;

6) per l’anno 2020, per il 50 per cento»;

  1. b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis» A decorrere dall’anno 2021, l’imposta di cui al comma 1, lettera i-bis), è ammessa in detrazione nella misura del 45 per cento quando i beni oggetto dell’acquisto o dell’importazione sono utilizzati, esclusivamente o prevalentemente, da associazioni senza scopo di lucro o da imprese a servizi di trasporto pubblico».

  1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«41-quinquies. veicoli a trazione elettrica omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione elettrica, nel caso in cui il veicolo abbia

emissioni di anidride carbonica pari o equivalenti a zero, quando il veicolo è utilizzato esclusivamente o prevalentemente, da associazioni senza scopo di lucro o da imprese a servizi di trasporto pubblico».

Art. 4.

(Incentivi al rinnovo del parco circolante e all’acquisto di veicoli ecologici destinati all’esercizio dell’impresa per il trasporto pubblico).

  1. Ferme restando le misure incentivanti di cui all’articolo 1, commi 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all’articolo 29, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e di cui all’articolo 1 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle società, si detrae dall’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 50 per cento delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico fino a un importo massimo di 50.000 euro per l’acquisto di autovetture nuove di fabbrica e omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione elettrica, nel caso in cui il veicolo acquistato abbia emissioni di anidride carbonica pari o equivalenti a zero, quando il veicolo è destinato, esclusivamente o prevalentemente, da associazioni senza scopo di lucro o da imprese a servizi di trasporto pubblico. Le detrazioni di cui al presente comma sono cumulabili con le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia di riduzione dell’emissione di anidride carbonica.
  2. La detrazione di cui al comma 1 è ripartita in quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d’imposta successivi. È consentito, alternativamente, di ripartire la detrazione in dieci quote annuali costanti e di pari importo. In caso di vendita del veicolo

oggetto della detrazione, essa può essere trasferita per i quattro periodi d’imposta di cui al comma 2 all’acquirente persona fisica o giuridica del veicolo stesso.

  1. Alle spese sostenute per la costruzione e per l’installazione delle reti infrastrutturali di ricarica a servizio dei veicoli elettrici negli spazi pubblici e negli edifici privati, anche condominiali, si applica la detrazione d’imposta di cui all’articolo 1, commi da 1 a 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e, qualora l’ammontare delle spese sia superiore a 10.000 euro, la detrazione è ripartita nell’anno in cui sono state sostenute e nei due successivi.
  2. I comuni possono stabilire l’esonero e le agevolazioni in materia di tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e di imposta municipale propria in favore dei proprietari di immobili che eseguono interventi diretti all’installazione e all’attivazione di reti infrastrutturali di ricarica a servizio dei veicoli elettrici o degli imprenditori che realizzano le stesse infrastrutture in spazi pubblici.
  3. Fatta salva la potestà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di istituire ulteriori misure di incentivazione alla mobilità sostenibile, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione pari a 1,2 milioni di euro per il triennio 2016-1018, il Fondo nazionale per lo sviluppo della mobilità elettrica, di seguito denominato Fondo.
  4. Le risorse del Fondo sono utilizzate per l’erogazione a titolo di incentivo a fondo perduto:
  5. a) di contributi ai consumatori finali per l’acquisto di autoveicoli elettrici ricaricabili e per l’acquisto, l’installazione e l’attivazione di reti infrastrutturali di ricarica a servizio di veicoli elettrici;
  6. b) di contributi in favore delle amministrazioni comunali per la realizzazione di reti infrastrutturali di ricarica a servizio dei veicoli elettrici negli spazi di sosta pubblici o privati;
  7. c) di contributi ai consumatori finali per l’acquisto di veicoli elettrici ricaricabili destinati, esclusivamente o prevalentemente, a imprese per servizi di trasporto pubblico e per l’acquisto, l’installazione e l’attivazione di reti infrastrutturali di ricarica a servizio di veicoli elettrici;
  8. L’erogazione dei contributi di cui al comma 6 è stabilita, con cadenza annuale, tramite decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare prevedendo l’applicazione del criterio della premialità in favore delle misure più celeri e innovative.

Art. 5.

(Associazione nazionale per la realizzazione delle reti infrastrutturali di ricarica a servizio dei veicoli elettrici).

  1. Al fine di assicurare la completa attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, è istituita, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, l’Associazione nazionale per la realizzazione delle reti infrastrutturali di ricarica a servizio dei veicoli elettrici, di seguito denominata «Associazione», alla quale, di concerto con l’Osservatorio sulle politiche per la mobilità urbana sostenibile, sono attribuiti i seguenti compiti:
  2. a) effettuare il monitoraggio delle condizioni di realizzazione e di sviluppo delle reti infrastrutturali di ricarica a servizio dei veicoli elettrici;
  3. b) esaminare le problematiche connesse alla realizzazione e all’utilizzazione da parte della collettività delle reti di cui alla lettera a);
  4. c) verificare la realizzabilità delle reti infrastrutturali di cui alla lettera a) in base alla legislazione vigente;
  5. d) coadiuvare, con la realizzazione di appositi protocolli d’intesa con le autorità competenti, i soggetti pubblici e privati che

intendono realizzare le reti infrastrutturali di cui alla lettera a).

  1. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le linee operative e le attività strumentali allo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, nonché l’organizzazione, le modalità di funzionamento e la composizione dell’Associazione, prevedendo comunque la partecipazione di rappresentanti delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che dimostrano di aver già operato nel settore della mobilità sostenibile.
  2. All’Associazione possono essere invitati a partecipare, in relazione alla trattazione di tematiche di specifico interesse e per la realizzazione dei protocolli d’intesa di cui al comma 1, lettera d), rappresentanti di soggetti pubblici e privati.
  3. All’istituzione e al funzionamento dell’Associazione si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti dell’Associazione non spettano compensi né rimborsi spese.