mercoledì 15 Aprile 2015

Estensione della corresponsione della somma aggiuntiva al trattamento pensionistico in favore dei soggetti aventi reddito non superiore a quattro volte il trattamento minimo


PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa dei deputati

DI LELLO, DI GIOIA, FAVA, LOCATELLI, PASTORELLI

Modifica all’articolo 5 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, in materia di estensione della corresponsione della somma aggiuntiva al trattamento pensionistico in favore dei soggetti aventi reddito non superiore a quattro volte il trattamento minimo

Presentata il 15 aprile 2015

 

Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge si pone l’obiettivo di estendere i benefìci introdotti dal 2007 (articolo 5, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127), finalizzati al recupero del potere di acquisto delle pensioni legate a contributi versati, pesantemente erose dall’aumento del costo della vita e senza che ad esse fossero applicati efficaci strumenti di rivalutazione che ne compensassero la loro riduzione in termini reali.

Con le pensioni che perdevano sempre più il loro potere di acquisto a causa dei vari blocchi dell’indicizzazione e di un paniere dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) che non teneva conto dei veri consumi dei pensionati, il Governo, all’interno di un protocollo d’intesa sottoscritto con CGIL, CISL e UIL nel luglio 2007, concordava, proprio per recuperare in parte tale perdita, l’introduzione della somma aggiuntiva, la cosiddetta «quattordicesima», un aumento strutturale delle pensioni da erogare in base a specifici criteri.

La platea dei pensionati interessati fu di circa 3 milioni in quanto il limite di spesa prevista non consentiva di andare oltre quel numero, anche se il Governo si impegnava a recuperare negli anni a seguire altre risorse finanziare per estendere la quattordicesima a un maggior numero di pensionati.

A seguito dell’accordo, il Parlamento ha approvato il citato decreto-legge n. 81 del 2007 che all’articolo 5 stabilisce l’erogazione della quattordicesima, da liquidare annualmente in base a criteri che tengono conto dell’anzianità contributiva, del reddito individuale e dell’età. Pertanto i beneficiari individuati dalla norma sono pensionati di età superiore a 64 anni compiuti e percettori di pensioni di importo complessivo annuo non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo corrispondente, oggi, a 9.796,60 euro lordi.

Com’è noto, purtroppo, da allora la crisi nel nostro Paese si è fatta assai più acuta raggiungendo, a partire dal 2008, livelli che hanno portato a dilatare a dismisura quella che gli economisti definiscono «l’area della povertà», che ha non solo lambito, ma penalizzato finanche il cosiddetto ceto medio. In questo nuovo contesto si colloca oggi, ancora una volta, la questione dei pensionati che li vede esposti ai morsi della crisi senza protezioni adeguate che consentano loro di fronteggiare l’aumento delle imposte, delle tariffe, e di tutte quelle voci che più in generale indicano il costo della vita.

Per queste ragioni appare non solo ragionevole, ma doveroso dal punto di vista dell’equità sociale mettere in campo ogni iniziativa che possa restituire ai pensionati se non la serenità, almeno la speranza di un futuro meno incerto e difficile.

Le norme proposte, pertanto, prevedono l’estensione della somma aggiuntiva, che permetterebbe di far recuperare parte della perdita del potere di acquisto alle pensioni medie, con l’ampliamento della platea dei beneficiari, coinvolgendo almeno tutti i pensionati con pensioni, derivanti da contributi versati, di importo fino a quattro volte il trattamento minimo, corrispondenti a circa 2.000 euro mensili lordi. Un ampliamento che interesserebbe ulteriori 10 milioni di pensionati circa, con un costo complessivo stimato intorno a 4,5 miliardi di euro.

La presente proposta, all’articolo 2, indica le risorse necessarie a coprire gli oneri derivanti da quanto previsto all’articolo 1, con la destinazione a fini di equità sociale di risorse finanziarie in parte già disponibili e impropriamente destinate e in parte da attingere con l’aumento del prelievo sui giochi d’azzardo.

 

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. Dopo il quarto periodo del comma 1 dell’articolo 5 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è inserito il seguente: «A decorrere dal 1 gennaio 2016 il beneficio della corresponsione della somma aggiuntiva è esteso ai soggetti di cui al presente comma che possiedono un reddito complessivo individuale, relativo all’anno, non superiore a quattro volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti».

Art. 2.

  1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della disposizione di cui all’articolo 1, stimati in 4,5 miliardi di euro a decorrere dall’anno 2016, si provvede:
  2. a) per 800 milioni di euro mediante l’utilizzazione di un corrispondente importo della quota dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta gestione statale ai sensi dell’articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222;
  3. b) per i restanti 3,7 miliardi di euro con il maggiore aggravio del prelievo erariale sull’esercizio del gioco d’azzardo applicando in capo ai singoli soggetti passivi d’imposta un’aliquota media pari al 20 per cento.