mercoledì 1 Luglio 2015

Disposizioni per il finanziamento di progetti di assistenza personale autogestita in favore delle persone affette da disabilità grave


PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa dei deputati

ARGENTIN, GELLI, GIANNI FARINA, ALBANELLA, ALBINI, ARLOTTI, BECATTINI, BOCCUZZI, BUENO, CARELLA, CARLONI, CARRA, CIRACÌ, FEDI, FONTANELLI, FOSSATI, CARLO GALLI, IACONO, LA MARCA, LATTUCA, LOCATELLI, PATRIZIA MAESTRI, MELILLA, MOSCATT, OLIVERIO, SBROLLINI, SCUVERA, SENALDI, TERROSI, VENITTELLI

Disposizioni per il finanziamento di progetti di assistenza personale autogestita in favore delle persone affette da disabilità grave

Presentata il 1 luglio 2015

 

Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge, già per altro presentata nel corso della passata legislatura (atto Camera n. 1978), si pone l’obiettivo di garantire alle persone con disabilità grave le stesse opportunità di tutti gli altri cittadini, in termini di libertà di scelta, di rafforzamento della consapevolezza e di controllo sul modo in cui vivono.

È fondamentale mettere le persone con disabilità grave in condizione di essere incluse e partecipare in modo attivo nella comunità. È necessario offrire una visione positiva della persona con disabilità, cercando di superare il preconcetto secondo cui la disabilità equivale a un problema.

Allo stato attuale, troppo spesso vediamo tali persone divenire solamente oggetti di cura e di tutela quando, al contrario, necessiterebbero di divenire soggetti attivi a livello decisionale.

I servizi offerti risultano inadeguati e, il più delle volte, i diretti interessati da questa carenza organizzativa sono sia le stesse persone con disabilità, sia i componenti delle famiglie che si fanno carico di ogni necessità.

Ne discende l’urgenza di realizzare quelle condizioni economiche, sociali e civili atte a fare sì che, nella vita quotidiana, le persone in condizione di handicap grave, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, possano avvalersi di un’assistenza personale autogestita che potenzi e ampli le modalità di realizzazione dall’attuale assistenza domiciliare.

Risulta fondamentale, per le persone con disabilità, vedersi garantita l’applicazione dei princìpi generali di uguaglianza e di pari opportunità sanciti dalla stessa Costituzione, all’articolo 3, ai sensi del quale «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

La stessa Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006, resa esecutiva dalla legge n. 18 del 2009, riconosce l’importanza dell’autonomia, dell’indipendenza individuale e della libertà di compiere le proprie scelte, prevedendo interventi di assistenza personale diretta.

In quest’ottica si inserisce la presente proposta di legge.

È evidente che la previsione di una figura professionale, specificamente preparata, quale quella dell’assistente personale, che coadiuvi le persone disabili nella vita quotidiana, rappresenta la risposta giusta per trasformare la quotidianità dei destinatari di tale provvedimento in quella che è la «nostra» normalità.

L’assistenza autogestita consiste nell’assegnazione di un finanziamento annuale utilizzabile per l’organizzazione di un progetto assistenziale individuale, mediante l’instaurazione di un rapporto di lavoro, a norma di legge, con uno o più assistenti scelti direttamente dalla persona con disabilità, o in caso di non autodeterminazione, dalla famiglia.

In tal modo non solo si garantisce la permanenza della persona nel proprio ambiente di provenienza, ma, al contempo, si supera la logica di territorialità della prestazione, dal momento che il beneficiario può vedersi riconosciuta l’assistenza in qualsiasi luogo si trovi (pur sempre rimanendo l’obbligo di rendicontazione delle spese) attraverso un rapporto di lavoro riconosciuto ex lege.

Le persone con disabilità grave non necessitano di speciali privilegi, ma della semplice opportunità di poter assumere decisioni e di recuperare il controllo pieno della propria vita privata e intima, presupposto indispensabile per assumere una funzione attiva all’interno della società. Avere il controllo della propria vita rappresenta, per le persone con disabilità, un elemento fondamentale di riconoscimento dei diritti umani. Attraverso questa proposta di legge vogliamo dare un segnale che vada nella direzione di compiere atti concreti nel consentire l’esercizio dei diritti elementari.

L’assistenza personale rappresenta dunque, per le persone con disabilità grave, la condicio sine qua non è impossibile parlare di uguali diritti e di autodeterminazione.

Per le ragioni esposte si auspica la tempestiva approvazione della proposta di legge.

 

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. Lo Stato garantisce alle persone affette da disabilità grave il diritto a una vita indipendente e autodeterminata, attraverso il finanziamento diretto di progetti di assistenza personale autogestita finalizzati a contrastare l’isolamento e a garantire la vita all’interno della comunità e l’integrazione con il proprio ambiente sociale, di seguito denominati «progetti».
  2. Le disposizioni della presente legge si applicano alle persone affette da disabilità la cui situazione assume connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che si trovano in condizioni di non autosufficienza, in base alla valutazione di cui all’articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, con esclusione delle situazioni di disabilità derivanti da patologie causate dall’età avanzata.

Art. 2.

  1. I progetti sono realizzati con le modalità previste dall’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e dall’articolo 39, comma 2, lettera l-ter), della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
  2. Il progetto prevede l’erogazione, da parte del competente ente locale, direttamente alla persona affetta da disabilità grave, di un finanziamento volto a consentire di beneficiare di un servizio di assistenza personale, da realizzare mediante l’instaurazione di uno o più rapporti di lavoro con assistenti scelti direttamente dalla persona.
  3. Il finanziamento concesso ai sensi del comma 2 è soggetto a rendiconto da parte del soggetto beneficiario, mediante esibizione dei documenti comprovanti le spese sostenute.

 

  1. Al fine di realizzare una rete nazionale per la vita indipendente delle persone affette da disabilità grave, una quota non superiore al 10 per cento delle risorse di cui all’articolo 3 è impiegata per la realizzazione di centri per la vita indipendente, gestiti direttamente da organizzazioni di persone affette da disabilità, con il compito di fornire assistenza ai soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 2 del presente articolo a fini di orientamento e informativi in merito ai diritti loro riconosciuti, all’utilizzo di strumenti, servizi e ausili per l’autonomia, alla realizzazione di programmi di empowerment personale, di consulenza alla pari, di aiuto nella ricerca di assistenti e di supporto amministrativo nella gestione dell’assistenza personale.

Art. 3.

  1. Per l’attuazione delle disposizioni dell’articolo 2 è istituito, presso il Ministero della salute, il Fondo nazionale per la vita indipendente delle persone affette da disabilità grave, con una dotazione pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
  2. Al Fondo di cui al comma 1 possono essere destinate risorse provenienti dal Fondo per le non autosufficienze e dal Fondo nazionale per le politiche sociali, nella misura determinata con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Art. 4.

  1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando

l’accantonamento relativo al Ministero della salute.

  1. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.