mercoledì 27 Marzo 2013

Disposizioni agevolative in materia di determinazione dell’interesse e delle spese relativi alle operazioni di credito agrario e peschereccio


PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa dei deputati

PASTORELLI, DI LELLO, DI GIOIA, LOCATELLI

Disposizioni agevolative in materia di determinazione dell’interesse e delle spese relativi alle operazioni di credito agrario e peschereccio

Presentata il 27 marzo 2013

Onorevoli Colleghi! Gli interventi previsti dalla presente proposta di legge, in materia di agevolazione del credito alle imprese operanti nel settore dell’agricoltura e della pesca, si impongono alla luce della profonda crisi economica che sta investendo i comparti produttivi dell’agricoltura e della pesca e si collegano agli altri progetti di legge da me promossi in materia di concessioni di terreni demaniali per finalità agricole e di affitto di fondi rustici.

L’attuale quadro economico, infatti, penalizza fortemente il settore agricolo, in cui le rendite derivanti dalla commercializzazione delle materie prime difficilmente coprono i relativi costi di produzione e dove il sostegno creditizio diventa, quindi, essenziale.

A fare le spese di tale situazione, ovviamente, sono le nuove generazioni che si affacciano al mercato del lavoro in generale, e a quello della imprenditoria agricola in particolare.

Il costo iniziale delle superfici agricole da lavorare e degli strumenti per la loro lavorazione implica la necessità di ricorrere a prestiti bancari, spesso esosi, che finiscono per schiacciare la capacità di rendita dell’investimento stesso, impedendo così agli operatori economici (specie i piccoli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti) di essere competitivi sul mercato nazionale ed europeo.

Sotto altro profilo, il mercato dei prodotti bancari (ormai despecializzato) si è allontanato dal settore primario, non dedicandovi più politiche di credito specifiche e concorrenziali. Sebbene, infatti, gli istituti di credito si siano confrontati con le particolarità del macrosettore primario nella più generale segmentazione del loro mercato, non è scontato trovare presso di essi specifiche iniziative per il credito agrario e peschereccio.

Per ovviare a queste problematiche, si propone di inserire un limite massimo per i tassi di interesse applicabili ai prestiti erogati in tali settori, nonché un limite massimo alle spese addebitabili dall’istituto erogante.

L’intervento ha due finalità: la prima è quella di permettere a giovani imprenditori agricoli di immettersi nel mercato in modo competitivo, garantendo loro un accesso al credito più equo; la seconda è quella di stimolare nel mercato creditizio la nascita di un’offerta di forme di credito agrario «ad hoc».

La proposta di legge, oltre a individuare i requisiti necessari per poter usufruire delle agevolazioni, individua in capo al Ministero dell’economia e delle finanze la competenza a determinare ogni anno, sentiti gli altri organismi pubblici operanti nel settore, il limite massimo delle commissioni bancarie per queste operazioni creditizie.

Si precisa, infine, che il provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, né per quello di altri enti territoriali.

 

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto e finalità).

  1. La presente legge reca disposizioni volte ad agevolare l’accesso al credito da parte degli imprenditori del settore agricolo e di quello della pesca.
  2. La presente legge si applica esclusivamente al credito agrario e peschereccio, come individuati ai sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
  3. I finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio possono essere concessi fino all’importo massimo del 90 per cento della spesa riconosciuta per l’acquisizione delle aree agricole o per la realizzazione degli insediamenti agricoli.

Art. 2.

(Soggetti).

  1. La presente legge si applica nei confronti di tutti i soggetti abilitati all’esercizio del credito.
  2. Le clausole, contenute in contratti bancari, contrarie alle disposizioni della presente legge si considerano come non apposte.
  3. La Banca d’Italia vigila sull’osservanza delle disposizioni della presente legge da parte dei soggetti di cui al comma 1.

Art. 3.

(Tasso di interesse).

  1. Per finanziamenti di credito agrario o di credito peschereccio il tasso di interesse applicato dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, non può superare di oltre due punti percentuali il tasso di

riferimento fissato dalla Banca centrale europea.

Art. 4.

(Spese).

  1. Le spese poste a carico del cliente, a qualsiasi titolo, da soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, per la concessione di finanziamenti di credito agrario o di credito peschereccio non possono superare l’1 per cento del finanziamento stesso.
  2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, sentita la Banca d’Italia, è fissato annualmente il limite massimo delle spese di cui al comma 1.

Art. 5.

(Competenze delle regioni).

  1. Le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi fondamentali ai fini dell’esercizio della potestà normativa delle regioni nelle materie di legislazione concorrente di cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Art. 6.

(Disposizioni finanziarie).

  1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Le amministrazioni interessate dalle disposizioni di cui alla presente legge provvedono ai compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.