mercoledì 3 Luglio 2013

Deroga al divieto di costituzione e all’obbligo di liquidazione o cessione di società partecipate previsto, per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti,


PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa dei deputati

PASTORELLI, BORGHI, BRUNO BOSSIO, CASELLATO, DE MENECH, DI GIOIA, DI LELLO, MARCO DI MAIO, FITZGERALD NISSOLI, LACQUANITI, LOCATELLI, PLANGGER, ZARDINI

Deroga al divieto di costituzione e all’obbligo di liquidazione o cessione di società partecipate previsto, per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, dall’articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

Presentata il 3 luglio 2013

 

Onorevoli Colleghi! La presente proposta si impone alla luce del disorganico quadro normativo che governa la materia delle partecipazioni degli enti locali al capitale di società di diritto privato che svolgono servizi di indubbia natura pubblicistica. L’articolo 14, comma 32, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, oggetto di modifica da parte della presente proposta di legge, ha infatti previsto una rigida limitazione della facoltà degli enti locali di costituire società pubbliche, indipendentemente da quale sia il loro oggetto sociale.

La disposizione – malgrado sia stata dettata dall’intento di contenere la spesa pubblica e di sradicare la troppo spesso praticata elusione del patto di stabilità interno – ha imposto un divieto di costituzione e obblighi di dismissione che, dovendo trovare un’applicazione generalizzata e indiscriminata, non consentono di tenere in debita considerazione le esigenze delle comunità locali in condizioni più critiche, per dimensione, disponibilità finanziaria o posizione geografica. La normativa, da un lato, limita la capacità negoziale dei comuni di piccole dimensioni e, dall’altro, impone la dismissione delle partecipazioni in società caratterizzate da una gestione inefficiente.

I comuni di piccole dimensioni, pertanto, risultano eccessivamente penalizzati, a differenza dei comuni di medie o grandi dimensioni che, invece, indipendentemente dalla condizione economica delle società partecipate e dalle ripercussioni che le stesse hanno sulla finanza comunale, possono mantenere le partecipazioni in essere con un più ampio margine di discrezionalità.

Al contrario, ai piccoli comuni non è consentita la tutela dei bisogni della comunità locale attraverso il mantenimento delle società, deputate all’erogazione di alcuni pubblici servizi, che rimangono inappetibili per un operatore economico privato in quanto inidonee a generare utili.

La presente proposta di legge, partendo dal dettato della disposizione enunciata, intende dunque dare voce alle istanze provenienti dagli enti locali, garantendo un più equo contemperamento degli interessi coinvolti dalla disciplina in vigore.

La proposta di legge, dunque, individua i requisiti necessari per poter derogare alla disciplina di cui all’articolo 14, comma 32, del decreto-legge n. 78 del 2010 da parte dei comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti.

Tali requisiti, da possedere in modo congiunto, sono: la collocazione dell’ente in zone montane o insulari; lo svolgimento di un servizio pubblico locale, anche a rilevanza economica, o l’espletamento di un’attività strumentale strettamente necessaria ai bisogni del comune affidante da parte della società a partecipazione pubblica, totale o mista; l’impossibilità di un efficace e utile ricorso al mercato per il comune interessato, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali o geomorfologiche del contesto, anche territoriale, di riferimento.

Per una razionale attuazione di tale deroga, inoltre, sono previsti ulteriori atti e pareri, quali l’adozione da parte dell’ente interessato di un piano aziendale che individui le misure idonee ad assicurare un bilancio in utile o, almeno, in pareggio, della società, nonché la trasmissione della relativa determinazione (con la quale l’ente comunale costituisce una società o mantiene le partecipazioni esistenti) all’Autorità garante della concorrenza e del mercato per l’acquisizione di un parere vincolante.

Si precisa, infine, che la presente proposta di legge non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né per la finanza pubblica.

 

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. Non sono soggetti agli obblighi di cui all’articolo 14, comma 32, alinea, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, i comuni che, pur avendo una popolazione inferiore a 30.000 abitanti, possiedano congiuntamente i seguenti requisiti:
  2. a) siano collocati in zone montane o insulari;
  3. b) la società a partecipazione pubblica, totale o mista, è deputata allo svolgimento di un servizio pubblico locale, anche a rilevanza economica, o all’espletamento di un’attività strumentale strettamente necessaria ai bisogni del comune affidante;
  4. c) a causa delle peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali o geomorfologiche del contesto, anche territoriale, di riferimento non è possibile, per il comune, un efficace e utile ricorso al mercato ai fini del servizio o delle attività di cui alla lettera b).
  5. I comuni di cui al comma 1 che intendano costituire una società o mantenere le partecipazioni esistenti, adottano un’apposita determinazione da cui risulti la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1, recante, in allegato, un documento di analisi del mercato. Alla determinazione deve essere, altresì, allegato un piano aziendale che individui le misure idonee ad assicurare un bilancio in utile o, comunque, in pareggio, entro il terzo esercizio successivo a quello in corso al momento dell’adozione della determinazione stessa.
  6. La determinazione di cui al comma 2 è trasmessa all’Autorità garante della

concorrenza e del mercato per l’acquisizione del suo parere vincolante, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della relazione.

  1. I comuni in possesso dei requisiti di cui al comma 1 che intendono mantenere le partecipazioni esistenti sono tenuti a completare gli adempimenti richiesti dai commi 2 e 3 entro il 30 giugno 2014.
  2. Il termine del 31 dicembre 2012 di cui all’articolo 14, comma 32, alinea, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, è prorogato al 30 giugno 2014.