martedì 15 Ottobre 2013

Commissione parlamentare di inchiesta sulla messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati di interesse nazionale


PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa dei deputati

LABRIOLA, CAPELLI, FURNARI, LO MONTE, LOCATELLI, PASTORELLI, ZACCAGNINI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati di interesse nazionale

Presentata il 15 ottobre 2013

 

Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge è volta a istituire, per la durata della presente legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati di interesse nazionale.

I recenti fatti che hanno avuto come oggetto le vicende legate all’ILVA di Taranto, in ordine al commissariamento che ne è derivato a causa del mancato rispetto delle disposizioni di legge, i sequestri giudiziari e i dati relativi all’inquinamento riportati nel progetto Sentieri – studio epidemiologico nazionale dei territori e degli insediamenti esposti a rischio da inquinamento, ripropongono con urgenza il tema della bonifica dei siti contaminati.

L’obiettivo che si vuole perseguire è quello di vigilare e di controllare le operazioni legate alla bonifica dei siti di interesse nazionale contaminati attraverso una Commissione parlamentare di inchiesta ad hoc, che si occuperà di raccogliere la documentazione necessaria e di effettuare studi e ricerche, sulla messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati di interesse nazionale, comprese le aree minerarie dismesse, al fine di assicurare la salvaguardia e la tutela della salute pubblica, nonché dei valori naturali, ambientali e paesaggistici.

Si definisce sito contaminato il sito nel quale i valori della concentrazione delle sostanze contaminanti superano la concentrazione massima ammissibile. Il sito è quindi individuato mediante un’analisi specifica di rischio. In caso di esito positivo dell’analisi si è in presenza di vastissime aree il cui degrado rappresenta una vera e propria «emergenza ambientale» per il territorio, per le popolazioni che vivono nelle immediate vicinanze e per i lavoratori.

La legislazione italiana riconosce quali siti di interesse nazionale (SIN) le aree in cui l’inquinamento di suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee è talmente esteso e grave da costituire un serio pericolo per la salute pubblica. In particolare, il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, stabilisce che: «I siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell’impatto sull’ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali». A seguito delle modifiche apportate dall’articolo 36-bis del decreto-legge 22 gennaio 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, viene precisato che: «Sono in ogni caso individuati quali siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, i siti interessati da attività produttive ed estrattive di amianto».

Attualmente, in Italia ci sono 57 SIN. Il principale riferimento normativo sulle bonifiche è il decreto del Ministro dell’ambiente 18 settembre 2001, n. 468, recante il regolamento di cui al Programma nazionale di bonifica e ripristino dei siti inquinati, che descrive e aggiorna i SIN, preventivamente definiti dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388. La procedura di bonifica dei SIN è attribuita al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che può avvalersi anche dell’Istituto superiore per la protezione e la tutela ambientale (ISPRA), delle agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPAT), dell’Istituto superiore di sanità (ISS) e di altri soggetti.

La bonifica dei siti contaminati è contemplata anche dalla Costituzione che, all’articolo 44, «promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive». Ancora, tra le priorità individuate nella recente relazione dei saggi, presentata al Presidente della Repubblica lo scorso 12 aprile 2013, rientra la protezione dell’ambiente individuato come fattore di crescita, modernizzazione e benessere collettivo.

Nella citata relazione si legge, infatti, che l’Italia è fortemente deficitaria nel rispetto delle regole dell’Unione europea in materia ambientale, individuando, da una parte, i fattori di principale criticità «carente interazione fra livello statale, regionale e locale e insufficienti risorse e infrastrutture» e, dall’altra, i «principali inadempimenti: acqua, rifiuti, qualità dell’aria».

Tuttavia, nonostante la corposa regolamentazione della materia, ad oggi la bonifica dei siti contaminati risulta insufficiente sia a causa della lunghezza e della farraginosità della procedura sia per una serie di criticità evidenziate dalla Relazione sulle bonifiche dei siti contaminati in Italia della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, approvata lo scorso 12 dicembre 2012. Nel documento si riportano in maniera puntuale e dettagliata le carenze, i ritardi degli interventi di bonifica e l’accertata permanenza di siti inquinanti con gravi rischi per l’ambiente e la salute. Viene delineata una situazione molto complessa in cui non mancano, purtroppo, situazioni di illegalità legate al ciclo delle bonifiche in Italia.

Alla luce di quanto sopra esposto, appare necessario approfondire la situazione dei siti contaminati nel nostro Paese e intervenire su più fronti, sul piano normativo, organizzativo e delle risorse disponibili, al fine di individuare le misure e gli strumenti più efficaci a garantire la certezza dei tempi per la conclusione dei procedimenti di bonifica e di reindustrializzazione dei siti interessati.

 

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e funzioni della Commissione).

  1. È istituita, per la durata della XVII legislatura, ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati di interesse nazionale, di seguito denominata «Commissione».
  2. La Commissione ha il compito di raccogliere documentazione e di effettuare studi e ricerche, anche in collegamento con analoghe iniziative nell’ambito dell’Unione europea, sulla messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati di interesse nazionale, comprese le aree minerarie dismesse, al fine di assicurare la salvaguardia e la tutela della salute pubblica, nonché dei valori naturali, ambientali e paesaggistici, e in particolare di:
  3. a) favorire l’eliminazione delle sorgenti dell’inquinamento e la riduzione delle concentrazioni delle sostanze inquinanti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee;
  4. b) verificare l’attuazione delle normative vigenti e le eventuali inadempienze da parte dei soggetti pubblici e privati destinatari delle stesse;
  5. c) verificare i comportamenti della pubblica amministrazione centrale e periferica al fine di accertare la congruità degli atti e la coerenza con la normativa vigente;
  6. d) verificare le modalità di gestione dei servizi di bonifica e i relativi sistemi di affidamento;
  7. e) indicare soluzioni legislative e amministrative per rendere più coordinata e incisiva l’iniziativa dello Stato, delle regioni

e degli enti locali e per rimuovere le eventuali disfunzioni accertate;

  1. f) riferire alle Camere al termine dei suoi lavori e ogni volta che ne ravvisi la necessità.
  2. Entro tre mesi dalla data del suo insediamento, la Commissione delibera un piano di lavoro che individua i temi da affrontare. La Commissione redige, altresì, un rapporto annuale sulle proposte formulate. I documenti di cui al presente comma sono trasmessi alle Camere.

Art. 2.

(Composizione della Commissione).

  1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
  2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.
  3. Per l’adempimento dei propri compiti la Commissione può avvalersi della collaborazione delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali. La Commissione può avvalersi, altresì, della collaborazione di esperti e può affidare l’effettuazione di studi e di ricerche a istituzioni pubbliche e private, a gruppi e a singoli ricercatori mediante convenzioni.

Art. 3.

(Audizioni a testimonianza).

  1. Ferme restando le competenze dell’autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 371 e da 372 a 384-bis del codice penale.

 

  1. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applicano le disposizioni della legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso sui fatti rientranti nei compiti della Commissione può essere opposto il segreto di ufficio.
  2. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell’ambito del mandato.
  3. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

Art. 4.

(Richiesta di atti e documenti).

  1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall’articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l’autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L’autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
  2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 sono coperti da segreto.
  3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.
  4. L’autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l’autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.
  5. Quando gli atti o i documenti sono stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale

da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.

  1. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 5.

(Segreto).

  1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta oppure di tali atti vengono a conoscenza per ragioni d’ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all’articolo 4, commi 2 e 6.
  2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1 è punita ai sensi dell’articolo 326 del codice penale.
  3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonde in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

(Organizzazione interna).

  1. L’attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell’inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
  2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.

 

  1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro per l’anno 2014 e di 100.000 euro annui per gli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.